|
Determinazione Dirigenziale 3 febbraio 2015, n. 49 |
|
|
Determinazione Dirigenziale 3 dicembre 2014, n. 251 |
|
Corte Costituzionale - Sentenza n. 8 del 26 gennaio 2015 |
|
GIURISPRUDENZA -
CORTE COSTITUZIONALE
|

|
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Sanità pubblica - Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali - Determinazione della quota di compartecipazione sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). - Legge della Regione Marche 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione - Legge finanziaria 2014), art. 8, comma 3. - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 5 del 4-2-2015) |
|
|
Split payment P.A.: si applica alle operazioni fatturate a partire da 1/1/2015 |
|
AREA PUBBLICA COORDINAMENTO -
Adempimenti amministrativi Enti Gestori
|
|

|
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, compresi quelli territoriali e i loro consorzi, verranno retribuite per il solo corrispettivo al netto dell'Iva: l'imposta dovrà essere versata direttamente all'erario secondo modalità e termini da determinarsi con uno specifico decreto ministeriale di cui si attende l'emanazione. Il Dm dovrà chiarire come, all'atto pratico, le amministrazioni dovranno gestire questi versamenti.
È in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori leggi tutto
Il meccanismo dello split payment non si applica però alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto.
Per le Pa che omettono o ritardano il versamento dell'imposta scatta una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.
|
Primo versamento all'Erario il 16 aprile 2015
|
 |
Scarica |
l'approfondimento |
| La data di emissione della fattura decide l'applicazione |
 |
Scarica |
l'approfondimento |
| Applicazione alle operazioni fatturate a partire dal 1/1/2015 |
 |
Scarica |
comunicato del MEF |
| Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 |
 |
Scarica |
il decreto |
| Agenzia delle Entrate C. n. 1/E del 09/02/15 |
 |
Scarica |
la circolare |
| Decreto del MEF del 20 febbraio 2015 |
 |
Scarica |
il decreto |
Agenzia delle Entrate C. n. 14/E del 27/03/15 - punto 4
|
 |
Scarica |
la circolare |
| ARCONET - sezione FAQ - corretta contabilizzazione operazioni |
 |
Scarica |
FAQ |
|
|
Consiglio di Stato - Sentenza n. 339 del 26.01.2015 |
|
GIURISPRUDENZA -
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
|
 |
La qualifica di anziano non autosufficiente, non esclude che a detta condizione possa associarsi quella più grave di disabile, con effetto sull’emersione di un maggior impegno dei presidi sanitari apprestati.
|
|
|
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 10/E del 23 gennaio 2015 |
|
TERZO SETTORE -
ANTE 2026
|
|
L'interpello esaminato dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate è relativo alla possibilità per una fondazione ONLUS di mantenere la qualifica di onlus, anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito della propria attività di consultorio renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente".
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 23 gennaio 2015, ribadisce che l'articolo 10, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 460/97 prevede, per le ONLUS, il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, " ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse". Sono tali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Si ricorda che l'esercizio di tali attività "direttamente connesse" è consentito a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.
Come già precisato dalla circolare n. 168/E del 26/6/1998, " la prevalenza va valutata tenendo conto di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad es. gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane ed il numero delle prestazioni effettuate".
Conclude l'Agenzia affermando che l'ONLUS, pur incassando dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi pazienti a completamento di una terapia già in corso, non perda la qualifica di onlus. |
|
Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2014, n. 4-750 |
|
Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 10-881 |
|
Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2014, n. 238 |
|
|
|
|
Pagina 102 di 120 |