IL PIANO DI ZONA

 

 

Normativa e atti di riferimento

Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Articolo 19
Legge 8 gennaio 2004, n. 1 - Articolo 17

D.G.R. 5 Ottobre 2009, n. 28-12295 "Linee Guida per la predisposizione dei piani di zona"

D.G.R. 20 Settembre 2010, n. 8-624 "Proroga termine per la predisposizione dei piani di zona"

D.G.R. 5 Dicembre 2011, n. 27-3050 "Sospensione del termine per la predisposizione dei piani di zona"

 

 

Il Piano di Zona

 

Il Piano di Zona “rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.

Con tale strumento i Comuni, secondo gli assetti territoriali adottati per la gestione dei servizi sociali, insieme a tutti i soggetti attivi nella programmazione e nella progettazione, disegnano il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con particolare riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti da utilizzare e alle risorse da attivare su un determinato territorio.

 

Il piano di zona è pertanto espressione del principio di sussidiarietà, nella sua accezione verticale, fra istituzioni pubbliche ed orizzontale, fra le stesse e la società civile.

 

In particolare, ai sensi degli articoli 3 e 19 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 17 della Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, con il piano di zona si realizza la programmazione partecipata delle attività e dei servizi sociali.

 

Il piano di zona è lo spazio dove ciascuno dei partecipanti è tenuto a creare, nel rispetto delle proprie peculiarità o del proprio mandato istituzionale, le condizioni ottimali per il raggiungimento, anche attraverso l’integrazione socio-sanitaria, del benessere della persona e del miglioramento continuo della qualità degli interventi e di  servizi sociali all'interno di un determinato territorio.

 

La programmazione strategica e partecipata, costituisce l'asse portante nella definizione dei piani di zona, che divengono, tramite un accordo di programma, vere e proprie forme di integrazione istituzionale che confluiranno in forme di integrazione gestionale e professionale, senza però poter rappresentare titolo per eventuali affidamenti di servizi.


Collegato a questo aspetto della programmazione dei servizi è quanto stabilito all'articolo 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale stabilisce che:

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonchè dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

 

Alla definizione del piano di zona concorrono tutte le istituzioni locali, nonché tutti i soggetti indicati negli articoli sopra richiamati.

Il piano di zona deve indicare per l'intero Ambito Territoriale e per l'insieme dei soggetti che partecipano alla definizione di tale atto:

- L'analisi della situazione e dei bisogni sul territorio di riferimento, attraverso la rilevazione dei principali fenomeni sociali e dell'offerta di servizi, con la lettura dei punti di forza e di debolezza del tessuto dell'area analizzata.

- Le linee programmatiche, con l'individuazione delle strategie, corredate dagli opportuni indicatori di risultato e con la definizione delle tempistiche e delle fasi di attuazione.

- Le priorità di intervento per il triennio di riferimento.

- Le risorse finanziarie, strutturali e professionali attivate ed attivabili, per la realizzazione degli interventi e la qualificazione della spesa.

- L'indicazione dei livelli e delle prestazioni essenziali assicurate a tutti i cittadini nonché i criteri di accesso alle stesse.

- L'articolazione dei servizi e le modalità di erogazione degli stessi per aree di intervento.

- Il sistema informativo e le modalità di controllo di gestione.

- Le forme di coordinamento e di integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, con le politiche attive di formazione e del lavoro, nonché con quelle abitative e migratorie.

- Le azioni e le attività, anche sperimentali, mirate a specifiche situazioni presenti sul territorio.

- La definizione del sistema di monitoraggio e verifica.

- Le iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sociali.

- Le iniziative di comunicazione sociale, a tutela del cittadino, con particolare riferimento all'accessibilità ai servizi ed al bilancio sociale.

 

Il piano di zona ha validità triennale e viene verificato annualmente, secondo le modalità definite nell'accordo di programma, con particolare riferimento agli aspetti finanziari ed alle relative integrazioni e modifiche.

Il linea astratta, il Piano di Zona rappresenterebbe quindi uno strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di riferimento.

 

Nella Regione Piemonte, la D.G.R. 51-13324 del 3 agosto 2004 aveva avviato il primo triennio sperimentale fornendo le linee guida per predisposizione di questo strumento.

Successivamente la stessa Regione con D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 28-12295 ha rinnovato le linee guida inaugurando un nuovo triennio di programmazione, 2010-2012, ed ha meglio definito il ruolo dei partecipanti all'iter di formazione e realizzazione del documento di programmazione locale.

Nel disegno del legislatore regionale e nazionale il piano di zona costituisce uno strumento di programmazione indispensabile. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali non può infatti compiutamente realizzarsi se non con il concorso di una pluralità di attori, istituzionali e non, pubblici e privati, rispetto ai quali il piano di zona definisce ruoli, responsabilità, competenze e risorse.

In base alle disposizioni sopra richiamate gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, di cui all'art. 9 della Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, hanno la titolarità dell'iniziativa e del coordinamento delle fasi di predisposizione del Piano di Zona nonché del coordinamento delle attività di realizzazione delle azioni in esso previste.

All'interno di questo quadro normativo, la dirompente norma dettata dal Legislatore Nazionale con l’art. 2, comma 186, lettera e) della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali) sul sistema integrato degli interventi e servizi piemontese, aveva determinato la necessità di una "pausa di riflessione" in attesa dei successivi sviluppi istituzionali.

La Giunta regionale con D.G.R. 5 dicembre 2011, n. 27-3050 aveva pertanto ritenuto opportuno approvare la sospensione del termine per la predisposizione e l'approvazione dei piani di zona, previsto dalla D.G.R. 20 settembre 2010, n. 8-624, che era fissato alla data del 31 dicembre 2011, in modo da permettere agli Enti Gestori, una volta verificato il nuovo assetto istituzionale, di concludere il processo di programmazione.

 

Nell'anno 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha affidato all'ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) il monitoraggio dei piani di zona realizzati fino a questo momento sul territorio nazionale.

 

Nella Regione Piemonte, ad oggi, il piano di zona rimane tuttora confinato del limbo determinatosi dall'irrisolta questione delle modalità con cui realizzare l'esercizio associato della funzione fondamentale della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni.

Infatti, se da una parte, ai sensi dell'articolo 1, comma 456 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa, dall'altra l'articolo 14, comma 31-ter del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, così come più volte modificato dal legisltatore "milleproroghe" stabilisce che tutte le funzioni fondamentali dei comuni, compresa la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni, entro il 31.12.2017 debbano essere obbligatoriamente gestite, da parte dei piccoli comuni, mediante convenzione o unione.

 
free pokerfree poker

SANITÀ e SERVIZI SOCIALI

SOTTO LA MOLE

 

COORDINAMENTO

REGIONALE

Enti Gestori

dei Servizi Sociali

RISORSE PUBBLICHE

infoATTI

- Politiche Sociali

- Sanità

 

 

SANITÀ E WELFARE

- Organizzazione e Uffici

 

FINANZIAMENTI

- Bandi di Gara e Avvisi

TERZO SETTORE

 23 visitatori online
Tot. visite contenuti : 1751254
Sito realizzato da Gianni Zillante by JOOMLA

Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso dei cookies espressi in questo documento: privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information