Cassazione. Quando si è "minore straniero non accompagnato"?
Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
I due profili considerati, dell’assistenza e della rappresentanza legale nel territorio nazionale, sono inscindibilmente connessi e forniscono al minore straniero lo status di ‘accompagnato’ che consente di delineare, a contrario, quello di minore ‘non accompagnato’, ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento e della presentazione della domanda di protezione internazionale”.
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