TUTELA



Indennità di frequenza/di accompagnamento ai minori

Dal 20 maggio 2014 è pubblicata sul sito del Tribunale di Torino, alla voce "Comunicazioni importanti", la comunicazione riguardante l'Indennità di frequenza - di accompagnamento riconosciute ai minori. Nella quale è riportata la dicitura non è più necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

In data 6 maggio 2014 il Tribunale Ordinario di Torino - Ufficio Tutele, comunica che in materia di indennità di frequenza/accompagnamento, la riscossione (come pure le attività ad essa strumentali, quali, ad esempio, apertura e chiusura di conto corrente o libretto intestato al minore e destinato all'accredito degli importi, nonchè prelievi) non devono ritenersi soggette ad autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

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Certificato attestante la non presenza di procedure di interdizione e di inabilitazione

L'interessato può richiedere il rilascio di un certificato attestante che, presso il Tribunale di Torino, non sono pendenti procedure di interdizione o inabilitazione e che non sono state pubblicate sentenze aventi lo stesso oggetto.
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Certificato attestante la non presenza di procedure di interdizione e di inabilitazione

L'interessato può richiedere il rilascio di un certificato attestante che, presso il Tribunale di Alessandria, non sono pendenti procedure di interdizione o inabilitazione e che non sono state pubblicate sentenze aventi lo stesso oggetto.
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Tutela affidata ad enti di assistenza

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela .

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.


 
Competenza in caso di interdizione

Nel caso di interdizione, il Tribunale competente per territorio è quello del luogo dove la persona che deve essere interdetta ha la residenza o il domicilio. Per la sede di Torino: Tribunale Ordinario di Torino VII sezione civile-cancelleria istruttoria.

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