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Con la Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 16 viene modificato l'articolo 30 della Legge Regionale 1/2004 ed introdotto un nuovo sistema sanzionatorio legato all'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali.
In particolare l’esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le comunità terapeutiche per minori e i centri diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all’articolo 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00.
2. L’esercizio dei servizi di cui sopra con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
3. L’inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all’esercizio dei servizi e delle strutture di cui sopra, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
4. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all’articolo 28, comma 3, della Legge Regionale n. 1/2004 comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00.
5. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 27, commi 6 e 7, della L.R. n. 1/2004 comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00.
6. L’inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui sopra dei requisiti necessari per l’accreditamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell’accreditamento.
7. L’esercizio di servizi e di strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale non coerenti con la specialità del titolo autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d’ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili.
8. La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico di apposita bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto, comporta una sanzione di euro 500,00.
9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui sopra, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.
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