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Corte Costituzionale - Sentenza n. 131 del 20 maggio 2020 |
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GIURISPRUDENZA -
CORTE COSTITUZIONALE
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La sentenza della Corte costituzionale interviene a proposito della L.R. 2/2019 della Regione Umbria a seguito dell’azione del Governo che ritiene illegittima la scelta della Regione Umbria di ampliare le previsioni dell’art. 55 anche alle cooperative di comunità. Nella riflessioni della Consulta si osservano aperture alla coprogettazione e la coprogrammazione, e in generale alle strategie di amministrazione della cosa pubblica basate sul principio di collaborazione, le quali sono da tempo al centro di crescenti attenzioni da parte di enti locali e Terzo settore. Questo orientamento, che ben traduce nei fatti il principio costituzionale di sussidiarietà, ha avuto un punto di snodo nell’art. 55 del Codice del Terzo settore, che considera l’approccio collaborativo in qualche modo “ordinario”, nel senso di non legato a fattori specifici quali la particolare sperimentalità dell’intervento come avveniva nella legge 328/2000, ma al reciproco riconoscimento di istituzioni e Terzo settore delle comuni finalità perseguite.
Articolo 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55 CTS si instaura un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.
Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
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Determinazione Dirigenziale 25 maggio 2020, n. 489 |
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RISORSE PUBBLICHE -
INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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D.D. 25 maggio 2020, n. 489
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sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 4 giugno 2020 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale 25 maggio 2020, n. 489: "D.G.R. n. 3-1354 del 15.05.2020 - L.R. 10/2010 art. 2, comma 3, lett. b. - Assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per gli interventi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti. Impegno di spesa di complessivi euro 10.000.000,00 sul capitolo n.152840 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020".
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Determinazione Dirigenziale 25 maggio 2020, n. 490 |
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RISORSE PUBBLICHE -
INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
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D.D. 25 maggio 2020, n. 490
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sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 4 giugno 2020 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale 25 maggio 2020, n. 490: "D.G.R. n. 2-1353 del 15.05.2020 - L.R. 1/2004 artt. 49 e 50 Interventi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti - Assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per gli interventi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti. Impegni di spesa di complessivi euro 9.150.000,00 sul capitolo di spesa 153212 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022".
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Determinazione Dirigenziale 6 febbraio 2020, n. 68 |
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Determinazione Dirigenziale 6 febbraio 2020, n. 67 |
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 62 del 15 gennaio 2020 |
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GIURISPRUDENZA -
CORTE COSTITUZIONALE
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L’effettività del diritto alla salute è assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace erogazione della prestazione, di guisa che il finanziamento stesso costituisce condizione necessaria ma non sufficiente del corretto adempimento del precetto costituzionale. Nei sensi precisati deve essere letta l’affermazione secondo cui «una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto [fondamentale] non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali […]. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (sentenza n. 275 del 2016). |
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Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 21-1132 |
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Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 4-1141 |
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Determinazione Dirigenziale 19 dicembre 2019, n. 1817 |
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