GIUSTIZIA CONTABILE

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Corte dei Conti - Deliberazione n. 68 del 11 aprile 2014

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Con deliberazione n. 4/2014 la Sezione delle Autonomie, risolvendo la questione di massima che le è stata sottoposta, ha enunciato il seguente principio di diritto: “tra le forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori, ai sensi dell’art. 5, comma 7, della D.L. 78/2010, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma, deve ritenersi che rientrano anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali
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Corte dei Conti - Deliberazione n. 67 del 11 aprile 2014

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Tra le forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche ai cui amministratori, ai sensi dell’art. 5, comma 7, della D.L. 78/2010, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma, deve ritenersi che rientrano anche i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di enti locali”. Per quanto riguarda il secondo quesito posto dal Comune di Vigliano, se il componente esterno della menzionata società possa rivestire anche la carica di amministratore di un Comune facente parte del Consorzio (Assessore, Consigliere), la Sezione ritiene che vada verificata, da parte del Comune istante, l’osservanza della disposizione contenuta nell’art. 7, comma 2, del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
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Corte dei Conti - Parere n. 4 del 20 febbraio 2014

Sezione delle Autonomie

Anche ai componenti dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Enti Locali deve essere applicata la disciplina che prevede la gratuità dell'incarico, così come sancita, dall'articolo 5, comma 7 del Decreto Legge n. 31 maggio 2010, n. 78.
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Corte dei Conti - Parere n. 539 del 13 dicembre 2013

Sezione regionale di controllo per la Lombardia

L'azienda speciale, anche consortile che ha come scopo la gestione di servizi alla persona e socio assistenziali e socio sanitari integrati, è una formula organizzatoria che palesa un sostanziale rapporto di immedesimazione organica con l'ente locale, alla luce della dipendenza finanziaria, genetica e funzionale con quest'ultimo.

La spesa di personale dei consorzi deve essere consolidata con quella del Comune ai fini del rispetto, da parte di quest'ultimo, sia dell'obiettivo di contenimento della spesa storica, posto dall'art. art. 1, commi 557 e 562, della LF n. 296/2007, che dell'equilibrato rapporto con la spesa corrente, posto dall'art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008.

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Corte dei Conti - Parere 262 del 16 luglio 2013

Sezione Regionale di controllo per il Piemonte

Parere in materia di servizi sociali. L’art. 27 del D.L. n.78/2010 conv. in L. n. 122/2010, nel testo sostituito dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012 conv. in L. n.135/2012, ha sostanzialmente mantenuto ai comuni, come fondamentali, le funzioni in materia di servizi sociali, nonché di istruzione pubblica, nelle quali, ad avviso della Sezione, può continuare a farsi rientrare il servizio per gli asili nido.
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