GIUSTIZIA CONTABILE

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Corte dei Conti - Parere 255 del 27 giugno 2013

Sezione Regionale di controllo per la Lombardia

Acquisto di un'autovettura da parte di un Comune, l’ente può acquistare nel 2013 un’autovettura da adibire ai “servizi sociali”, purché tale esigenza sia finalizzata a “garantire i livelli essenziali di assistenza” e siano rispettare le norme contabili di carattere generale a cui i Comuni devono attenersi.
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Corte dei Conti - Parere 265 del 27 giugno 2013

Sezione Regionale di controllo per la Lombardia

Ai Consorzi tra enti locali si applicano gli stessi limiti previsti per le aziende speciali in materia di personale. Partendo dalla previsione dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale “gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114, in quanto compatibili”, la Corte dei Conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 265/2013 afferma che “il consorzio tra enti locali è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti associati”. Ne consegue che lo stesso deve osservare i divieti e le limitazioni previsti per le aziende speciali dall’art. 114 del Tuel, che non sono altro che gli stessi vincoli disposti per gli enti che l’hanno costituita e vi partecipano. Ciò nell’ambito del principio generale secondo il quale le spese di personale, sostenute da soggetti esterni ai quali, a vario titolo, è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del comune, devono essere riferite all’ente suddetto. Ovviamente il rispetto dei limiti complessivi alla spesa di personale da parte dei comuni aderenti al consorzio costituisce presupposto per la legittima effettuazione di assunzioni anche da parte di quest’ultimo.
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Corte dei Conti - Parere 126 del 4 giugno 2013

Sezione Regionale di controllo per il Piemonte

Il legislatore ha limitato e conformato la capacità negoziale delle p.a. locali in tema di costituzione di nuovi organismi partecipati, imponendo il divieto di istituzione di nuovi enti e l’accorpamento e soppressione di quelli esistenti, in attuazione di un principio di snellimento degli apparati pubblici, a fini di contenimento della spesa pubblica, che riveste natura generale. Unica eccezione è prevista per le aziende speciali, enti e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali per garantire la continuità dell’azione amministrativa in ambiti di particolare impatto sociale. Al contrario, il divieto posto dal comma 6 dell’articolo 9 del d.l. 95/2012 si applica anche alle associazioni.
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Corte dei Conti - Parere 116 del 28 marzo 2013

Sezione Regionale di controllo per la Lombardia

La Sezione ritiene che non sussistono specifici divieti o limitazioni alle assunzioni (e, quindi, alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno) in capo ai consorzi che gestiscono servizi sociali, salvo i vincoli relativi al consolidamento della spesa per il personale in capo ai Comuni aderenti e alla necessaria, preventiva, valutazione dell’impatto della scelta assunzionale sull’obbligo, per i Comuni di minori dimensioni, avente scadenza a fine anno, di esercitare le funzioni fondamentali, fra cui i servizi socio assistenziali, non più a mezzo di Consorzi, ma mediante Unioni o Convenzioni.
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Gestioni Associate e Consorzi Socio Assistenziali

In questa sezione è possibile scaricare i PARERI delle sezioni regionali della Corte dei Conti in materia di gestioni associate e consorzi socio assistenziali.
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