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Corte dei Conti - Parere n. 3 del 4 febbraio 2010 |
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Sezione regionale di controllo per la Basilicata
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Sul tema delle Borse-Lavoro la Sezione, preferendo una lettura sostanzialistica e non meramente classificatoria dell’intervento svolto dal Comune, tesa cioè a valutare il concreto atteggiarsi delle modalità esecutive del progetto (borsa-lavoro), individua una linea di discrimine tra la funzione di sussidio economico prestato a favore di soggetti bisognosi e di sostegno al loro percorso formativo, e la diversa finalità di acquisire al soggetto attuatore e ospitante (il comune) una prestazione lavorativa per l’esecuzione di funzioni, servizi e operazioni nel suo esclusivo o prevalente interesse. Con la conseguenza che, nel caso in cui si manifestasse prevalente la finalità di sopperire ad esigenze funzionali dell’ente promotore ed esecutore del progetto, ancorché ciò non comporti l’instaurazione né l’esistenza di un rapporto di lavoro, gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai beneficiari avrebbero dovuto essere computati tra le spese di personale dell’ente.
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Corte dei Conti - Parere 3 del 4 febbraio 2010 |
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Sezione Regionale di controllo per la Basilicata
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La possibilità che un Comune si faccia promotore di “borse lavoro” o di tirocini formativi che prevedano la erogazione di sussidi in danaro, da destinare a soggetti (a vario titolo) svantaggiati per sostenerli in attività lavorative o di apprendimento formativo e di reinserimento, da svolgersi di regola presso soggetti ospitanti (enti, aziende o società, pubbliche o private), non determina per ciò solo la costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante. |
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Corte dei Conti - Parere 5 del 18 febbraio 2008 |
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Sezione Regionale di controllo per la Lombardia
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ASSISTENZA SCOLASTICA AI PORTATORI DI HANDICAP - Nella distribuzione della competenza tra gli enti coinvolti che il supporto organizzativo all’integrazione scolastica nelle scuole superiori deve essere assicurato dalle province. |
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