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Corte dei Conti - Parere 2 del 9 gennaio 2013 |
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Sezione Regionale di controllo per il Lazio
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Le Aziende Speciali che gestiscono servizi sociali ed educativi non sono assogettate ai vincoli del patto di stabilità, ma il loro oggetto sociale deve essere limitato a quelle particolari tipologie di attività. |
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Corte dei Conti - Parere n. 11 del 7 maggio 2012 |
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Deliberazione n. 78/2012
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
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Al fine di dirimere il dubbio interpretativo (nella fattispecie si è sollevato il quesito se sia coerente e conforme al dettato normativo aver conteggiato la spesa per gli LL.SS.UU. all'interno dell'aggregato <spesa di personale>, dal momento che il rapporto tra gli LL.SS.UU. e il Comune utilizzatore non avrebbe la 'causa' tipica del contratto di lavoro subordinato, consistente nello scambio di prestazione lavorativa e retribuzione, ma si caratterizzerebbe come rapporto avente natura previdenziale),
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Corte dei Conti - Parere 50 del 29 aprile 2011 |
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Sezione Regionale di controllo per il Piemonte
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Soppressione di un consorzio socio-assistenziale a causa di forti criticità finanziarie - Internalizzazione del personale del consorzio non contemplato tra le figure professionali comandabili all’ASL - il Comune partecipante al consorzio medesimo non è tenuto ad assicurare, per la sua parte, la salvezza dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere. |
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Corte dei Conti - Sentenza 139 del 11 luglio 2011 |
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Sezione giurisdizionale per l'Umbria
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In tema di responsabilità di dipendenti comunali, impiegata presso l’U.O. dei Servizi sociali e funzionario Responsabile del Servizio sociale, per danno erariale della P.A. derivante dal conferimento illegittimo di provvidenze (assegni per nucleo familiare numeroso e maternità) erogate a soggetti non aventi diritto. |
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Corte dei Conti - Parere n. 3 del 4 febbraio 2010 |
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Sezione regionale di controllo per la Basilicata
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Sul tema delle Borse-Lavoro la Sezione, preferendo una lettura sostanzialistica e non meramente classificatoria dell’intervento svolto dal Comune, tesa cioè a valutare il concreto atteggiarsi delle modalità esecutive del progetto (borsa-lavoro), individua una linea di discrimine tra la funzione di sussidio economico prestato a favore di soggetti bisognosi e di sostegno al loro percorso formativo, e la diversa finalità di acquisire al soggetto attuatore e ospitante (il comune) una prestazione lavorativa per l’esecuzione di funzioni, servizi e operazioni nel suo esclusivo o prevalente interesse. Con la conseguenza che, nel caso in cui si manifestasse prevalente la finalità di sopperire ad esigenze funzionali dell’ente promotore ed esecutore del progetto, ancorché ciò non comporti l’instaurazione né l’esistenza di un rapporto di lavoro, gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai beneficiari avrebbero dovuto essere computati tra le spese di personale dell’ente.
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