Il legislatore ha limitato e conformato la capacità negoziale delle p.a. locali in tema di costituzione di nuovi organismi partecipati, imponendo il divieto di istituzione di nuovi enti e l’accorpamento e soppressione di quelli esistenti, in attuazione di un principio di snellimento degli apparati pubblici, a fini di contenimento della spesa pubblica, che riveste natura generale. Unica eccezione è prevista per le aziende speciali, enti e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturaliper garantire la continuità dell’azione amministrativa in ambiti di particolare impatto sociale. Al contrario, il divieto posto dal comma 6 dell’articolo 9 del d.l. 95/2012 si applica anche alle associazioni.
Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso dei cookies espressi in questo documento: privacy policy.