Corte dei Conti - Parere 265 del 27 giugno 2013

Sezione Regionale di controllo per la Lombardia

Ai Consorzi tra enti locali si applicano gli stessi limiti previsti per le aziende speciali in materia di personale. Partendo dalla previsione dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale “gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114, in quanto compatibili”, la Corte dei Conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 265/2013 afferma che “il consorzio tra enti locali è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti associati”. Ne consegue che lo stesso deve osservare i divieti e le limitazioni previsti per le aziende speciali dall’art. 114 del Tuel, che non sono altro che gli stessi vincoli disposti per gli enti che l’hanno costituita e vi partecipano. Ciò nell’ambito del principio generale secondo il quale le spese di personale, sostenute da soggetti esterni ai quali, a vario titolo, è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del comune, devono essere riferite all’ente suddetto. Ovviamente il rispetto dei limiti complessivi alla spesa di personale da parte dei comuni aderenti al consorzio costituisce presupposto per la legittima effettuazione di assunzioni anche da parte di quest’ultimo.
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