Corte dei Conti - Parere 116 del 28 marzo 2013

Sezione Regionale di controllo per la Lombardia

La Sezione ritiene che non sussistono specifici divieti o limitazioni alle assunzioni (e, quindi, alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno) in capo ai consorzi che gestiscono servizi sociali, salvo i vincoli relativi al consolidamento della spesa per il personale in capo ai Comuni aderenti e alla necessaria, preventiva, valutazione dell’impatto della scelta assunzionale sull’obbligo, per i Comuni di minori dimensioni, avente scadenza a fine anno, di esercitare le funzioni fondamentali, fra cui i servizi socio assistenziali, non più a mezzo di Consorzi, ma mediante Unioni o Convenzioni.
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