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Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è istituito al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.
Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, prevede una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 183 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è prevista per gli anni 2022 e 2023 la dotazione sul fondo di 50 milioni.
Della dotazione del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, trasferita dal Ministero dell'economia e delle finanze e stanziata sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 2081 per un importo pari ad euro 100 milioni, le risorse pari ad euro 60 milioni sono destinate a finanziare interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, l'organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva.
AGGIORNAMENTO
L'articolo 1, commi da 210 a 216 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha istituito a decorrere dall'anno 2024 il Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità. All'interno di detto Fondo che per il 2024 ha una dotazione finanziaria di oltre 552 milioni di euro, confluiscono: i Fondi per la disabilità iscritti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quindi: il «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», il «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», il «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» e il «Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» leggi tutto
L'articolo 9-bis, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2024 , n. 71 prevede che: Il Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
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