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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2080 del 19 maggio 2016 |
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GIURISPRUDENZA -
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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il Piano Sociale di Zona rientra tra quelle forme cui al capo V del testo unico degli enti locali, in cui sono elencate le possibili forme associative di questi: in particolare si deve evidenziare che l’art. 33, nel favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, favorisce processi di riorganizzazione prevedendo forme premiali per incoraggiare il massimo grado di integrazione e l’art. 34 individua gli accordi di programma, fattispecie cui viene accostato generalmente il Piano Sociale di Zona, come forma di definizione ed attuazione di programmi di intervento, senza tacere delle convenzioni tra enti locali, art. 30 richiamato dall’appellante, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, oppure, al fine di rafforzare tale coordinamento, i consorzi tra comuni di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 267 del 2000
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CONSIGLIO DI STATO - Sentenza n. 5538 del 15.10.2015 |
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GIURISPRUDENZA -
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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In data 07.12.2015 è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza) sul ricorso presentato dalla Regione Piemonte N.D.R. 3923 del 2015.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l'appello principale sulla sentenza del T.A.R. Piemonte n. 156 del 14 gennaio 2015.
Gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale in attuazione del Piano di rientro comportano scelte di recupero o redistribuzione di risorse anche con riferimento ai LEA, se questi sono erogati al di sopra degli standard nazionali.
Una delimitazione o anche una riduzione delle prestazioni che sono al di sopra dei livelli essenziali, secondo standard nazionali costantemente monitorati dai Tavoli tecnici, non costituisce una loro violazione, ma al contrario, per una Regione sottoposta al Piano di rientro, costituisce un obbligo o un atto necessario, che può essere evitato solo previa dimostrazione della sua inutilità.
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CONSIGLIO DI STATO - Sentenza n. 5428 del 03.11.2015 |
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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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Il diritto all'istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.». In particolare, «l'istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno» (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317). |
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CONSIGLIO DI STATO - Sentenza n. 5348 del 09.07.2015 |
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GIURISPRUDENZA -
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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In data 25.11.2015 è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza) sul ricorso presentato dall'Unione per la Tutela delle Persone con Disabilità Intellettiva N.D.R. 3967 del 2014.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale respinge l'appello sulla sentenza del T.A.R. Piemonte n. 195 del 15 gennaio 2014.
Devono considerarsi legittime e ragionevoli le norme di regolamenti degli enti erogatori che integrano la disciplina dell’ISEE per escludere il cumulo di due benefici aventi ad oggetto una analoga finalità assistenziale.
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T.A.R. Piemonte - Sentenza n. 1547 del 12.11.2015 |
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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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Rapporti tra Comuni e Consorzio in caso di scioglimento.
La pretesa del Consorzio, concernente l’assunzione della sua ex dipendente nei ruoli del Comune resistente, trova riscontro non solo nelle disposizioni di legge che regolano l’istituto del passaggio del personale per effetto del trasferimento di attività da un’amministrazione all’altra (art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, con richiamo all’art. 2112 c.c. in tema di trasferimento del ramo di azienda) ma anche, e soprattutto, nella specie, nelle norme dello Statuto consortile (art. 17, comma 3), secondo le quali, in caso di anticipata cessazione del Consorzio, “il personale dipendente dello stesso verrà trasferito automaticamente nella medesima posizione funzionale ai Comuni consorziati sulla base di accordi fra gli Enti subentrati e le rappresentanze sindacali”
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