Le prestazioni non professionali di assistenza tutelare alla persona rientrano appieno nei Livelli Essenziali di Assistenza, quali delineati dalla normativa statale di riferimento (d.P.C.M. 29 novembre 2001), conseguentemente il 50% del loro costo deve essere posto a carico del Servizio sanitario e non accollato al comparto assistenziale.
Le prestazioni non professionalidi assistenza tutelare alla persona rientrano appieno nei Livelli Essenziali di Assistenza, quali delineati dalla normativa statale di riferimento (d.P.C.M. 29 novembre 2001), conseguentemente il 50% del loro costo deve essere posto a carico del Servizio sanitario e non accollato al comparto assistenziale.
Le prestazioni non professionalidi assistenza tutelare alla persona non possono essere qualificate come "extra LEA" ma rientrano appieno nei Livelli Essenziali di Assistenza, quali delineati dalla normativa statale di riferimento (d.P.C.M. 29 novembre 2001).
La qualifica di anziano non autosufficiente, non esclude che a detta condizione possa associarsi quella più grave di disabile, con effetto sull’emersione di un maggior impegno dei presidi sanitari apprestati.
In questa sezione è possibile scaricare la sentenza del TAR Piemonte in materia di "erogazione del servizio pubblico di trasporto dei disabili in relazione alle disponibiità finanziarie dell'ente locale".
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