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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
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T.A.R. Piemonte - Sentenza n. 1365 del 31.07.2014 |
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GIURISPRUDENZA -
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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In questa sezione è possibile scaricare la sentenza del TAR Piemonte che ha respinto il ricorso presentato da alcuni genitori torinesi avverso le tariffe determinate dal consiglio comunale di Torino in merito al servizio di refezione scolastica, confermando che i comuni hanno la facoltà di aumentare le tariffe servizi sociali.
Il T.A.R. qualificando il servizio di refezione scolastica come servizio pubblico,“a domanda individuale” ha precisato che se il Comune decide di istituirlo, è obbligato per legge a stabilire la quota di copertura tariffaria a carico dell’utenza: così prevedono sia l’art. 6 comma 1 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, sia l’art. 172 comma 1 lett. e) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nell’esercizio di tale potere-dovere, ed in particolare nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, il Comune gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti.
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T.A.R. Piemonte - Sentenza n. 1551 del 09.07.2014 |
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GIURISPRUDENZA -
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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In data 10 ottobre 2014 è stata depositata in cancelleria la sentenza n. 1551 del 9 luglio 2014, con cui il T.A.R. del Piemonte, accogliendo il ricorso presentato da FENASCOP - Federazione Nazionale Strutture Psicosocioterapeutiche, FENASCOP Nord, ANFFAS Piemonte onlus e CEAPI - Coordinamento Enti Ausiliari Piemonte onlus, ha annullato la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011 n. 66-3253 Interventi urgenti in materia di periodico adeguamento delle tariffe per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in strutture socio-sanitarie accreditate con il S.S.R.
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Consiglio di Stato sez. III, ordinanza n. 1894 del 9 maggio 2014 |
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Consiglio di Stato sez. III, ordinanza n. 1893 del 9 maggio 2014 |
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REGIONE PIEMONTE - L'epopea della D.G.R. 85-6287 |
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GIURISPRUDENZA -
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
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Con 2 sentenze del 31 gennaio 2014, il T.A.R. del Piemonte ha annullato integralmente la D.G.R. 2 Agosto 2013, n. 85-6287 ed ha parzialmente invalidato la D.G.R. n. 14-5999, del 25 giugno 2013, annullando l'allegato A di quest'ultima e la parte intitolata “Le risorse finanziarie disponibili per la presa in carico delle persone anziane non autosufficienti”, laddove è approvata la consistenza del budget regionale per l’anno 2013, per le prestazioni di assistenza residenziale per persone non autosufficienti, in complessivi euro 265.000.000,00.
Con le ordinanze n. 1893 e 1894 del 9 maggio scorso il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività delle sentenze n. 201 e 199 emanate dal Tar Piemonte il 31 gennaio 2014.
Con Sentenza n. 604 del 13.11.2014 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l'appello principale della Regione Piemonte sulla sentenza del T.A.R. Piemonte n. 199 del 31 gennaio 2014.
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