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COORDINAMENTO REGIONALE
ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI
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Fattura elettronica |
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AREA PUBBLICA COORDINAMENTO -
Adempimenti amministrativi Enti Gestori
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Ai sensi dell'articolo 25 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 - "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" è stata stabilita l'anticipazione al 31 marzo 2015 degli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Gli Enti Gestori rientrano tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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Circolare MEF-DFP del 1 del 9 marzo 2015 - Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica - Circolare interpretativa |
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Ricostituzione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Piemonte |
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Basi dati della P.A. |
E-mail |
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AREA PUBBLICA COORDINAMENTO -
Adempimenti amministrativi Enti Gestori
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L’articolo 24-quater, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 l'11agosto u.s., obbliga tutte le pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (in modo totalitario o prevalente) di comunicare all'Agenzia per l'Italia digitale l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.
Tale comunicazione deve avvenire entro il 18 settembre 2014 (trentesimo giorno dall’entrata in vigore della norma).
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha messo a punto una procedura on line che – a partire dal 1° settembre 2014 – consentirà a tutti i soggetti interessati di trasmettere, in modo semplice, l’elenco delle basi dati in loro possesso. Infatti, la trasmissione tempestiva e puntuale dell’elenco delle basi dati è adempimento cruciale per l’intero processo di digitalizzazione della PA italiana.
Si tratta di informazioni che non servono solo per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ma sono necessarie alla realizzazione di un catalogo nazionale che consenta alle pubbliche amministrazioni di comunicare tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa.
Per quello che riguarda i Consorzi Socio Assistenziali si segnala che sulla pagina dedicata dell'Agenzia per l'Italia Digitale si legge: Anche nei casi di gestione associata di servizi (ad es. consorzio) ciascun Ente provvede ad effettuare la comunicazione relativamente ai dati di cui è titolare. Tuttavia nelle F.A.Q. (aggiornate al 10 settembre 2014) a domanda specifica (Domanda n. 10) - l'Agenzia precisa che nel caso di unioni di comuni, consorzi, ecc. che gestiscono in modo associato servizi per conto dei singoli comuni, la comunicazione va effettuato sempre dal singolo Comune titolare di dati.
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vai al sito dell'Agenzia per l'Italia digitale |
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Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi |
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Pubblicazione di bandi e avvisi sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici |
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AREA PUBBLICA COORDINAMENTO -
Adempimenti amministrativi Enti Gestori
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La pubblicazione dei bandi ed avvisi sul sito informatico della sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte, istituito ai sensi del DM 20/2001, costituisce adempimento equivalente alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture ed, in tale caso, non è necessaria anche la pubblicazione degli stessi sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.
Inoltre ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
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| Sezione Centrale dell'Osservatorio |
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F.A.Q. |
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Decreto Ministeriale 6 aprile 2001 n. 20
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| Sezione Regionale dell’Osservatorio del Piemonte |
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Comunicato del Presidente dell'A.V.C.P. del 4 aprile 2008 - Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari, speciali e contratti esclusi |
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Comunicato della Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici del 20 maggio 2008 |
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Comunicato del Presidente dell'A.V.C.P. 14 dicembre 2010 - Estensione della rilevazione ai contratti esclusi |
| Altre Sezioni Regionali |
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Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 - Uniformazione delle soglie minime di importo |
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Avviso della Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici del 28 marzo 2013
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Comunicato dell'A.N.AC. del 29 aprile 2013 - Allineamento a 40.000 €. della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7 co.8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 |
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Trasmissioni informazioni all'AN.A.C. |
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AREA PUBBLICA COORDINAMENTO -
Adempimenti amministrativi Enti Gestori
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Ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163), le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.AC.), che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
F.A.Q. - Articolo 1 L.190/2012: adempimenti nei confronti dell’AVCP
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Deliberazione AN.A.C. n. 26 del 22 maggio 2013 - Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 |
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Servizi Pubblici privi di rilevanza economica |
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AREA PUBBLICA COORDINAMENTO -
Aspetti Amministrativi Servizi Sociali
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Si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica tutti quelli aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale.
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Diritti dei consumatori nei contratti |
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AREA PUBBLICA COORDINAMENTO -
Aspetti Amministrativi Servizi Sociali
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Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Titolo III - Capo I^ del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) non si applicano ai contratti:
a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;
b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria.
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