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Determinazione n. 4 del 07.07.2011 |
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Ai fini della tracciabilità è obbligatorio richiedere il codice C.I.G. per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità.
La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice, compresi gli appalti di servizi indicati nell’allegato II B del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell’appalto.
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T.A.R. Calabria - Sentenza n. 585 del 22.06.2011 |
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APPALTI PUBBLICI - Quando oggetto dell'appalto è un servizio di cui all'allegato II B, si applicano i soli artt. 65, 68 e 225 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici). La norme in questione, correttamente interpretate, restringno ai soli tre articoli indicati l’applicazione delle norme disciplinanti la sola fase dell’ “aggiudicazione”, ciò implicando che la normativa relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (cioè gli artt. 34 e ss. Cod. app.) è, invece, applicabile anche alle procedure riguardanti gli appalti relativi ai servizi elencati nell'allegato II B.
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