Corte dei Conti - Deliberazione n. 136 del 19 settembre 2023
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Sezione regionale di controllo Regione Lazio
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Gli oneri che i consorzi di Comuni sostengono per le assunzioni di assistenti sociali e che sono finanziati da parte del ministero del Lavoro devono essere considerati in deroga alla spesa del personale ed alle capacità assunzionali. È questo il principio fissato dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio n. 136/2023. L’art. 57, comma 3-septies, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, espressamente sancisce la “neutralità” sia della spesa, sia della correlata entrata, relativa all’assunzione di personale etero-finanziata, così escludendone la rilevanza ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019. È d’obbligo evidenziare che tale peculiare regime riguarda spese di personale “finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”, atteso che – al pari – concerne altresì le corrispondenti entrate correnti poste a copertura di tali spese. La disciplina è, peraltro, coerente con i principi di carattere generale in materia di corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali e si inserisce nel quadro normativo applicabile alle specifiche fonti di finanziamento
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