
|
GIUSTIZIA CIVILE |
|

|
|
|
|
|
Sentenza della Corte di Cassazione n. 5013 del 28.02.2013 |
 |
La prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitori. |
| scarica |
 |
la sentenza |
|
|
|
Sentenza della Corte di Cassazione n. 601 del 11.01.2013 |
 |
Affidamento del minore a genitore che abbia instaurato una famiglia incentrata su coppia omosessuale – Idoneità del contesto familiare ad educare ed istruire il minore – Sussiste Delega del giudice ai servizi sociali in ordine all’eventuale ampliamento delle modalità di visita tra genitore e figlio – Abdicazione del giudice al dovere ex art. 155 c.c. - Non sussiste – Delega comprensiva della possibilità di ampliare il diritto di visita – Illegittimità – Esclusione |
|
|
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4558 del 22.03.2012 |
 |
Il tema, tanto delicato quanto complesso, relativo alla compartecipazione alle spese, sanitarie e/o socio-sanitarie, da parte degli utenti ovvero dei loro familiari ha segnato, recentemente, un ulteriore punto a favore dell’universalismo delle prestazioni e della garanzia che delle stesse deve assicurare il servizio sanitario nazionale (Cassazione 22 marzo 2012, n. 4558).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha statuito che i familiari dei malati di Alzheimer non devono versare alcuna retta, ai Comuni, per il ricovero dei loro cari in strutture per lungodegenti, in quanto si tratta di importi a totale carico del Servizio sanitario nazionale, atteso che il tipo di patologia non consente di fare distinzione tra spese per la cura e spese per l'assistenza. Con questo verdetto, i supremi giudici hanno dato ragione al marito e ai figli di una donna, ricoverata nel 1992 nella casa di cura "Costante Gris" di Mogliano Veneto perché, per effetto dell'Alzheimer, non era autosufficiente e aveva bisogno di assistenza continua per tutto, anche per deglutire. Il Comune trevigiano di Carbonera, dove la famiglia risiedeva, aveva preteso una retta di quasi due milioni e mezzo al mese di vecchie lire solo per pagare l'assistenza, oltre ai costi del ricovero sanitario vero e proprio.
|
|
|
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4558 del 22.03.2012 |
 |
Con sentenza n. 4558 del 12/12/2011, depositata in data 22/3/2012, la Corte di Cassazione, sezione prima civile, chiamata a decidere sulle spese di degenza in RSA di un paziente affetto dal morbo di Alzheimer e sul soggetto che debba farsene carico, ha ritenuto che nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario, e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale. |
|
|
Sentenza della Corte di Cassazione n. 19036 del 03.09.2010 |
 |
Nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti territoriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell'OMNI; del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge 6 novembre 2000, n.328, il Comune deve essere considerato tenuto alla erogazione delle prestazioni di assistenza; pertanto, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'affidamento di un minore ad una casa famiglia, prevedendo l'accoglienza anche della madre, tale ente locale è obbligato al pagamento delle somme relative alle spese di vitto e alloggio per entrambe. |
Nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti territoriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell'OMNI; del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge 6 novembre 2000, n.328, il Comune deve essere considerato tenuto alla erogazione delle prestazioni di assistenza; pertanto, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'affidamento di un minore ad una casa famiglia, prevedendo l'accoglienza anche della madre, tale ente locale è obbligato al pagamento delle somme relative alle spese di vitto e alloggio per entrambe.
Cass Sez. 1, Sentenza n. 19036 del 03/09/2010 est Dogliotti
|
|
|
|
|
Pagina 2 di 2 |