GIUSTIZIA CIVILE

 



Sentenza della Corte di Cassazione n. 5013 del 28.02.2013
La prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitori.
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Sentenza della Corte di Cassazione n. 601 del 11.01.2013
Affidamento del minore a genitore che abbia instaurato una famiglia incentrata su coppia omosessuale – Idoneità del contesto familiare ad educare ed istruire il minore – Sussiste Delega del giudice ai servizi sociali in ordine all’eventuale ampliamento delle modalità di visita tra genitore e figlio – Abdicazione del giudice al dovere ex art. 155 c.c. - Non sussiste – Delega comprensiva della possibilità di ampliare il diritto di visita – Illegittimità – Esclusione

 

 
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4558 del 22.03.2012

Il tema, tanto delicato quanto complesso, relativo alla compartecipazione alle spese, sanitarie e/o socio-sanitarie, da parte degli utenti ovvero dei loro familiari ha segnato, recentemente, un ulteriore punto a favore dell’universalismo delle prestazioni e della garanzia che delle stesse deve assicurare il servizio sanitario nazionale (Cassazione 22 marzo 2012, n. 4558).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha statuito che i familiari dei malati di Alzheimer non devono versare alcuna retta, ai Comuni, per il ricovero dei loro cari in strutture per lungodegenti, in quanto si tratta di importi a totale carico del Servizio sanitario nazionale, atteso che il tipo di patologia non consente di fare distinzione tra spese per la cura e spese per l'assistenza. Con questo verdetto, i supremi giudici hanno dato ragione al marito e ai figli di una donna, ricoverata nel 1992 nella casa di cura "Costante Gris" di Mogliano Veneto perché, per effetto dell'Alzheimer, non era autosufficiente e aveva bisogno di assistenza continua per tutto, anche per deglutire. Il Comune trevigiano di Carbonera, dove la famiglia risiedeva, aveva preteso una retta di quasi due milioni e mezzo al mese di vecchie lire solo per pagare l'assistenza, oltre ai costi del ricovero sanitario vero e proprio.

 
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4558 del 22.03.2012
Con sentenza n. 4558 del 12/12/2011, depositata in data 22/3/2012, la Corte di Cassazione, sezione prima civile, chiamata a decidere sulle spese di degenza in RSA di un paziente affetto dal morbo di Alzheimer e sul soggetto che debba farsene carico, ha ritenuto che nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario, e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.
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Sentenza della Corte di Cassazione n. 19036 del 03.09.2010
Nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti territoriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell'OMNI; del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge 6 novembre 2000, n.328, il Comune deve essere considerato tenuto alla erogazione delle prestazioni di assistenza; pertanto, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'affidamento di un minore ad una casa famiglia, prevedendo l'accoglienza anche della madre, tale ente locale è obbligato al pagamento delle somme relative alle spese di vitto e alloggio per entrambe.

Nel sistema di redistribuzione delle attribuzioni in materia di assistenza agli enti territoriali, alla luce della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell'OMNI; del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge 6 novembre 2000, n.328, il Comune deve essere considerato tenuto alla erogazione delle prestazioni di assistenza; pertanto, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'affidamento di un minore ad una casa famiglia, prevedendo l'accoglienza anche della madre, tale ente locale è obbligato al pagamento delle somme relative alle spese di vitto e alloggio per entrambe.

Cass Sez. 1, Sentenza n. 19036 del 03/09/2010 est Dogliotti

 


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