Consiglio di Stato sez. III, sentenza 9 luglio 2012, n. 3997

GIURISPRUDENZA - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Anche il Consiglio di Stato sez. III, sentenza 9 luglio 2012, n. 3997 è intervenuto sulla delicata materia riguardante l’onere del pagamento delle rette di ricovero nei casi in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali sia contemplata anche l’erogazione di prestazioni sanitarie.

La Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) aveva proposto ricorso davanti al Tar Lombardia, sezione di Brescia chiedendo che fosse accertato l’obbligo dell’USL, e in subordine dei Comuni di Parma e di Collecchio, al pagamento delle rette di degenza, in ragione del fatto che le prestazioni sottese alla terapia praticata erano non erano soltanto di natura socio-assistenziale, ma anche di carattere sanitario.

 

Il Tar Lombardia, sezione di Brescia (sent. N. 634/2004), dopo aver disposto una CTU per accertare la natura delle infermità dei pazienti e quindi la natura delle prestazioni loro erogate, muovendo dal presupposto che il trattamento prestato alle degenti fosse assimilabile a quello socio-assistenziale e che la somministrazione dei farmaci non avesse finalità riabilitative, ha accertato l’obbligo dei comuni di provvedere al pagamento delle rette di degenza.

 

Contro la decisione del Tar, hanno proposto appello sia i comuni in parola sia la Fondazione che hanno sostenuto la natura sanitaria delle prestazioni erogate, evidenziando l’importanza e la frequenza delle cure farmacologiche prestate, che in presenza di specifiche patologie invalidanti, assumono una rilevanza peculiare. A favore della sentenza del Tar di Brescia si è sempre pronunciata l’ASL.

I giudici di Palazzo Spada, richiamando la precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Ad. Plen. N. 8/2008 e sez. V, n. 461/2009), nonché i riferimenti normativi in materia (art. 25 d.p.r. n. 616/1977, art. 26 l. n. 833/1978, art. 30 l. n. 730/1983 e art. 3 dpcm 14 febbraio 2001), ribadiscono che “la questione deve essere risolta essenzialmente in punto di fatto, ma al lume di un orientamento giurisprudenziale consolidato per il quale, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate anche prestazioni sanitarie, l’intera attività va considerata come di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del sistema sanitario nazionale, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza dell’impossibilità di guarigione o di miglioramento della malattia psichica nella specie trattata”.

Ne discende che, per quanto attiene il riconoscimento della competenza dell’ASL di pagare la retta, nel caso di una delle degenti, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato da uno dei comuni, sul rilievo che l’art. 3 dpcm 14.2.2001, e prima ancora l’art. 6 dpcm 8.8.1995, pone a carico del SSN, e quindi delle ASL, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che definisce come “prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite”.

 
free pokerfree poker

Sito realizzato da Gianni Zillante by JOOMLA

Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso dei cookies espressi in questo documento: privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information