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Corte Costituzionale - Sentenza n. 467 del 27 novembre 2002 |

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Previdenza e assistenza - Minori invalidi civili - Indennità di frequenza di scuole di ogni ordine e grado - Mancata estensione della provvidenza ai minori invalidi che frequentano l'asilo nido (di età inferiore ai tre anni) - Contrasto con i principî di solidarietà, di eguaglianza e di effettiva assistenza sociale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'. |
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 282 del 26 giugno 2002 |

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I livelli essenziali di assistenza non rappresentano una materia vera e propria, quanto piuttosto una competenza trasversale dello Stato. |
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 226 del 4 luglio 2001 |

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L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni è elevato per gli alunni disabili a 18 anni. Dopo tale età, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non più un obbligo, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. |
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 509 del 13 novembre 2000 |

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Iil diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è "garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti" (ex plurimis sentenze n. 267 del 1998, n. 304 del 1994, n. 218 del 1994). Bilanciamento che, tra l'altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel "nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana" (sentenze n. 309 del 1999, n. 267 del 1998, n. 247 del 1992), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto. |
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 406 del 29 ottobre 1992 |

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La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, n. 104 del 1992, rispondendo ad un'esigenza profondamente avvertita, é volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale quello di garantire in tutto il territorio un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps e la cui realizzazione investe necessariamente lo Stato, gli enti locali minori e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge stessa e secondo le modalità ed i limiti necessari ad assicurare l'effettivo soddisfacimento dell'interesse medesimo |
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