Corte Costituzionale - Sentenza n. 236 del 24 luglio 2013


È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, c. 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), conv., con modif., dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, in quanto prevedendo l'automatica soppressione di tutti gli enti strumentali degli enti locali impedisce che questi possano svolgere anche le funzioni eventualmente conferite ai medesimi dal legislatore regionale nell'esercizio delle proprie competenze legislative.
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