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La sentenza della Corte costituzionale interviene a proposito della L.R. 2/2019 della Regione Umbria a seguito dell’azione del Governo che ritiene illegittima la scelta della Regione Umbria di ampliare le previsioni dell’art. 55 anche alle cooperative di comunità. Nella riflessioni della Consulta si osservano aperture alla coprogettazione e la coprogrammazione, e in generale alle strategie di amministrazione della cosa pubblica basate sul principio di collaborazione, le quali sono da tempo al centro di crescenti attenzioni da parte di enti locali e Terzo settore. Questo orientamento, che ben traduce nei fatti il principio costituzionale di sussidiarietà, ha avuto un punto di snodo nell’art. 55 del Codice del Terzo settore, che considera l’approccio collaborativo in qualche modo “ordinario”, nel senso di non legato a fattori specifici quali la particolare sperimentalità dell’intervento come avveniva nella legge 328/2000, ma al reciproco riconoscimento di istituzioni e Terzo settore delle comuni finalità perseguite.
Articolo 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55 CTS si instaura un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.
Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.
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