Corte Costituzionale - Sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020
In materia di accesso all’edilizia residenziale pubblica, ed in particolare in merito al requisito della residenza per almeno cinque anni, la Corte dichiara dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda popolazioni di riferimento.
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