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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2007.
APPALTI PUBBLICI - Le associazioni di volontariato possono essere considerate imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato europeo relative alla concorrenza. Questo principio affermato dalla Corte di giustizia europea, III sezione, nella sentenza del 29 novembre 2007 (Causa C-119/06) appare dirompente per l’ordinamento italiano, soprattutto se considerato sotto il profilo della tutela della concorrenza negli appalti pubblici. Infatti è orientamento consolidato nella giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali, sin dalla fine degli anni novanta, quello di ritenere illegittime le procedure di gara per l’appalto di servizi aperte anche alle associazioni di volontariato, per la particolare natura di tali organizzazioni delineata dalla legge di riferimento n. 266/91 che non consentirebbe una competizione sul mercato al pari delle altre imprese. |
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Sentenza della Corte del 17 giugno 1997
APPALTI PUBBLICI - la Corte di Giustizia CE ha riconosciuto la compatibilità con il Trattato, di una legge regionale italiana che consente la istituzione in particolari settori, tra cui quello socio assistenziale, di un regime di riserva a favore di organismi no-profit da gestire attraverso lo strumento delle convenzioni che danno diritto al solo rimborso dei costi. Pertanto la scelta del legislatore di ricorrere alle associazioni di volontariato connotate dalla assenza di finalità di lucro è stata ritenuta, dalla giustizia comunitaria, coerente con le finalità esclusivamente sociali del servizio pubblico erogato nel particolare settore.
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