Consiglio di Stato - Sentenza n. 558 del 02.02.2009 PDF Stampa E-mail
APPALTI PUBBLICI - Cooperative Sociali - legittima la richiesta di iscrizione ad uno specifico Albo Regionale quale requisito per la partecipazione di una gara.
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Deliberazione n. 7 del 28.01.2009 PDF Stampa E-mail

La stazione appaltante è tenuta comunque ad applicare, nell’aggiudicazione dei servizi ricompresi nell’allegato II B, anche le norme del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, sebbene non richiamate nell’art. 20 dello stesso decreto legislativo, siano state espressamente inserite nel bando o comunque negli atti di gara, poiché in questo caso la P.A. si “autovincola” al rispetto delle stesse norme.

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Deliberazione n. 1 del 14.01.2009 PDF Stampa E-mail

Con il riordino della disciplina in materia sanitaria operato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono state introdotte alcune disposizioni innovative che consentono, in presenza di determinati presupposti e in via sperimentale, di perseguire l’interesse pubblico alla tutela della salute attraverso modelli gestionali fondati sulla collaborazione tra strutture pubbliche e soggetti privati, e ciò anche mediante il ricorso a società miste all’uopo costituite. L’art. 9-bis del D.lgs. n. 502 del 1992 detta una disciplina particolare che rende più agevole per l’azienda sanitaria locale la gestione di servizi sanitari mediante apposita convenzione di sperimentazione per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all’assistenza alla persona, con un controllo a monte della Regione, deputata ad autorizzare il programma di sperimentazione proposto dall’azienda stessa. Tuttavia, la sperimentazione in questione è vincolata al rispetto di specifiche garanzie e criteri predeterminati direttamente dalla legge, tra i quali anche il divieto -per tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione- di ricorrere a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione (art. 9-bis, comma 2, lett. e). Pertanto, non è conforme al dettato normativo una convenzione che consenta alla società mista affidataria di appaltare a terzi il servizio di assistenza domiciliare, e ciò a prescindere dalla condizione del previo esperimento di una formale gara ad evidenza pubblica.

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