TERZO SETTORE

cosa c'è sotto l'albero

CERCA BANDI

 

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

 

Sono Enti del Terzo Settore

Le Organizzazione di Volontariato

Le Associazioni di Promozione Sociale

Gli Enti Filantropici

Le Imprese Sociali, incluse le Cooperative Sociali

Le Reti Associative

Le Società di mutuo soccorso

Le Associazioni riconosciute o non riconosciute

Le Fondazioni

Gli altri Enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale

 

NO PROFIT - NON PROFIT

La locuzione non profit (o non-profit) è di origine angloamericana ed è stata coniata per indicare la caratteristica di organizzazioni ed enti che operano "senza scopo di lucro, senza profitto" leggi tutto


Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107
TERZO SETTORE - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 177 del 26 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107 "Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse".
scarica Il decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107
 
Legge regionale 28 maggio 2021, n. 13
TERZO SETTORE - 2025

Legge Regionale 28 maggio 2021, n. 13

sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 3 giugno 2021 è stata pubblicata la Legge Regionale 28 maggio 2021, n. 13 "Disposizioni in materia di cooperative di comunità".

 
Vidimazione registro dei Volontari
TERZO SETTORE - Associazioni di volontariato

Vidimazione registro dei Volontari - nota ministeriale del 28 maggio 2021

Registrare i Volontari non occasionali in un apposito registro e vidimare in modo corretto tale registro è un obbligo per tutti gli Enti del Terzo Settore. Lo ha ribadito una nota, pubblicata lo scorso 28 maggio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che chiarisce quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. L’obbligo di vidimare il Registro dei Volontari, che risale a un decreto ministeriale del 1992, prevede la numerazione progressiva delle pagine e la bollatura in ogni pagina da parte dell’autorità competente (notaio, segretario comunale). Tale normativa è volta a garantire la veridicità del documento e la tutela dei Volontari stessi, in primis dal punto di vista della copertura assicurativa.
scarica

la nota ministeriale
 
Cooperazione tra PA e ETS - IL PUNTO DI WELFORUM
TERZO SETTORE - 2025

Le Linee guida ministeriali sugli istituti giuridici di cooperazione tra PA e ET

La chiusura del cerchio?Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”, giunge a completare un iter normativo che, attraversando momenti di difficoltà interpretative, peraltro non ancora del tutto risolte, può considerarsi un approdo positivo nella definizione dei rapporti giuridici intercorrenti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore che intendono collaborare per realizzare finalità di interesse generale leggi tutto

scarica le linee guida
 
Obbligo di trasparenza dei contributi pubblici anche per Associazioni, Onlus e Fondazioni
TERZO SETTORE - 2025

Obbligo di trasparenza dei contributi pubblici anche per Associazioni, Onlus e Fondazioni

Pubblicazione sul sito internet entro il 30 giugno di ogni anno: rientrano nei contributi da “pubblicare” anche le somme derivanti dal 5 per mille

La Legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita" convertito L. 28/06/ 2019 n. 58)) ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli Enti non profit.

Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2019.

La normativa vigente stabilisce che le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, (pari o superiori a 10.000 euro) ma privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono: pubbliche amministrazioni; società controllate da PA; società in partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell'art. 2 bis D.lgs. 33/2017).

Il termine per l'adempimento è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell'anno precedente.

Rientrano nei contributi ricevuti da "pubblicare" anche le somme derivanti dal 5 per mille.

Alla luce di ciò, riepilogando, gli ETS (Associazioni, Onlus, Fondazioni) che nel 2020 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per mille, sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 30 giugno 2021.

 

COME DARNE PUBBLICAZIONE

Le organizzazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono. Solo le imprese, e le cooperative sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

SANZIONI

L'inosservanza di questi obblighi, dal 2020, comporta una sanzione pari all'1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro), oltre all'obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse.

Dopo 90 giorni dal termine indicato (30 giugno), qualora non si sia provveduto alla pubblicazione delle informazioni richieste, la sanzione applicata prevede la restituzione integrale delle somme ricevute leggi tutto

scarica La circolare del Ministero del Lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2019
 


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