Le cooperative sociali
La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 che disciplina il settore.
Le cooperative sociali si caratterizzano rispetto alle cooperative in generale per lo scopo.
Infatti, come stabilito all'articolo 2511 del codice civile, mentre le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, le cooperative sociali si caratterizzano per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
Tipologie di Cooperative Sociali
Le cooperative sociali si distinguono in due tipologie fondamentali:
Le cooperative sociali di tipo A le quali possono gestire servizi socio-sanitari ed educativi, compresa la gestione delle seguenti attività:
1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2) interventi e prestazioni sanitarie;
3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attivita' culturali di interesse sociale con finalità educativa;
5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa;
6) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati o delle persone svantaggiate o con disabilità o anche persone beneficiarie di protezione internazionale o persone senza fissa dimora in condizione di povertà.
Le cooperative sociali di tipo B le quali si caratterizzano per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Alle cooperative sociali, si applicano le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".
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