Il Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.
Fino all'emanazione di un apposito decreto ministeriale che ne regolamenti le relative procedure continueranno a funzionare i diversi registri speciali, che a seguito dell'approvazione del citato decreto dovranno provvedere alla trasmigrazione dei dati. |