Con riferimento alla attuazione del SIA, alla luce dei nuovi compiti individuati in capo ai comuni e agli ambiti territoriali dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede tra l'altro l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, denominata reddito di inclusione, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale, e tenuto conto degli adeguamenti nell'organizzazione dei servizi necessari in vista dell'introduzione della misura, è data facoltà ai comuni di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza pregiudizio sull'erogazione del beneficio economico. Resta ferma, ove applicabile, l'esclusione dal beneficio nel caso di mancata sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto da parte dei nuclei familiari beneficiari delle condizionalita' ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto
Ultimo aggiornamento ( Venerdì 18 Agosto 2017 14:45 )
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