INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - varie

 

Atti di riferimento

Deliberazione Giunta Regionale 22 febbraio 1993, n. 147-23154

"Comunità alloggio e centri diurni per soggetti handicappati. Adeguamento della normativa regionale alla legge 5 febbraio 1992, n. 104."

 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 51 - 11389

D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria

 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 34-13176

Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità o con Esigenze Educative Speciali

 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 26-13680

Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD).

 

 

UNITÀ DI VALUTAZIONE HANDICAP (U.V.H.)

La Commissione tecnica denominata U.V.H. era stata istituita con Deliberazione Giunta Regionale 22 febbraio 1993, n. 147-23154 per l'inserimento dei disabili nelle Comunità alloggio e nei centri diurni.

Con l'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 26-13680 il nome di questa equipe multidisciplinare è stato modificato da U.V.H. in U.M.V.D. (Unità multidisciplinare di valutazione della disabilità) estendendo peraltro le competenze valutative, finalizzandole non solo all’inserimento in strutture residenziali e diurne, ma anche agli interventi socio sanitari territoriali e domiciliari.

L'Unità di Valutazione, composta da operatori sanitari e sociali, ha come finalità la valutazione integrata (sanitaria e assistenziale), dei progetti individuali relativi a persone disabili che comportano l'attivazione di interventi sociosanitari col coinvolgimento sia degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sia dell'Azienda Sanitaria Locale.

Inoltre sono state istituite altrettante Unità Valutative Minori (U.M.V.D.), con il compito di esprimere pareri su progetti individualizzati relativi a minorenni con disabilità o con problematiche relazionali.

Il percorso di valutazione prevede un insieme di passaggi finalizzati alla definizione del progetto individualizzato nel quale il referente educativo ed il referente sanitario, in accordo con l'interessato od un suo familiare, propongono l'intervento o gli interventi da attivare.

Per la valutazione sociosanitaria non è previsto un accesso diretto alla commissione di valutazione, la domanda, dovrà essere perciò presentata per iscritto dall'interessato al servizio sociale di residenza, che darà l'avvio al percorso di valutazione dei bisogni socio sanitari e all'eventuale attivazione di servizi e sostegni.

La valutazione della commissione non comporta necessariamente una visita medica per la persona disabile, spesso si limita al vaglio della documentazione socio-sanitaria e a un colloquio per acquisire ulteriori elementi utili per esprimere un parere.

Il percorso valutativo dell'Unità di Valutazione si conclude con la definizione del Progetto Individualizzato e, conseguentemente, nell'individuazione delle risorse necessarie per rispondere ai bisogni concreti della persona e della sua famiglia.

Progetto e risorse sono oggetto di verifica costante affinché sia possibile cogliere i cambiamenti dei bisogni della persona disabile e della sua famiglia.

 

Eventuali costi o contributi a carico del cittadino

La contribuzione al costo degli interventi sociosanitari da parte del cittadino dipende: dalla "intensità assistenziale" (il livello di esigenze di assistenza) definito dalla Unità di Valutazione, e dalla condizione economica e patrimoniale della persona disabile.

Questa contribuzione viene calcolata e presentata al cittadino nel momento in cui si definisce il Piano di assistenza (PAI).

 
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - varie

U.M.V.D.

ATTI DI RIFERIMENTO

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 51 - 11389

D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria

 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 34-13176

Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità o con Esigenze Educative Speciali

ALLEGATO 1

 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 26-13680

Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD).

ALLEGATO A

Scheda 1

Scheda 2

 

UNITÀ MULTIDISCIPLINARE DI VALUTAZIONE DISABILITÀ (U.M.V.D.)

 

L'Unità multidisciplinare di valutazione della disabilità (U.M.V.D.), composta da operatori sanitari e sociali, ha come finalità la valutazione integrata (sanitaria e assistenziale), dei progetti individuali relativi a persone disabili che comportano l'attivazione di interventi sociosanitari col coinvolgimento sia degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sia dell'Azienda Sanitaria Locale.

Rispetto alla disciplina previgente che aveva istituito le U.V.H per l'inserimento dei disabili nelle Comunità alloggio e nei centri diurni, le U.M.V.D. effettuano valutazioni finalizzate non solo all’inserimento in strutture residenziali e diurne, ma anche agli interventi socio sanitari territoriali e domiciliari.

Nel caso di situazioni che riguardino minori sono state istituite altrettante Unità Valutative Minori (U.M.V.D.M.), con il compito di esprimere pareri su progetti individualizzati relativi a minorenni con disabilità o con problematiche relazionali.

Il percorso di valutazione prevede un insieme di passaggi finalizzati alla definizione del progetto individualizzato nel quale il referente educativo ed il referente sanitario, in accordo con l'interessato od un suo familiare, propongono l'intervento o gli interventi da attivare.

Per la valutazione sociosanitaria non è previsto un accesso diretto alla commissione di valutazione, la domanda, dovrà essere perciò presentata per iscritto dall'interessato al servizio sociale di residenza, che darà l'avvio al percorso di valutazione dei bisogni socio sanitari e all'eventuale attivazione di servizi e sostegni.

La valutazione della commissione non comporta necessariamente una visita medica per la persona disabile, spesso si limita al vaglio della documentazione socio-sanitaria e a un colloquio per acquisire ulteriori elementi utili per esprimere un parere.

Il percorso valutativo dell'Unità di Valutazione si conclude con la definizione del Progetto Individualizzato e, conseguentemente, nell'individuazione delle risorse necessarie per rispondere ai bisogni concreti della persona e della sua famiglia.

Progetto e risorse sono oggetto di verifica costante affinché sia possibile cogliere i cambiamenti dei bisogni della persona disabile e della sua famiglia.

Il distretto sanitario e gli Enti Gestori della funzione socio-assistenziale, attraverso le Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità, garantiscono il percorso di presa in carico delle persone con disabilità che necessitano di interventi sanitari e socio-sanitari, monitorizzano l’appropriatezza delle risposte erogate e ne valutano la sostenibilità, perseguendo le seguenti finalità:

a) garantire il completo rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona, concorrendo a promuoverne la piena integrazione nel gruppo familiare di vita, nella scuola, nel lavoro e nella società secondo i principi di pari opportunità e non discriminazione indicati dalla Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità;

b) perseguire la piena inclusione sociale della persona con disabilità, rimuovendo le condizioni che impediscono il suo pieno sviluppo, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione alla vita della collettività ed attivando gli interventi finalizzati alla totale realizzazione dei suoi diritti;

c) in particolare, concorrere all’attivazione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona tramite l’obbligo di progettazione, realizzazione e verifica del progetto individuale di presa in carico di cui all’articolo 14 legge 8 novembre 2000, n. 328, comprendente anche i servizi alla persona in forma indiretta (progetti di vita i ndipendente e progetti di progressiva autonomia);

d) garantire il raccordo dei propri interventi, nell’ambito della programmazione strategica aziendale, con i vari Dipartimenti competenti.

Di conseguenza, l’UMVD supporta l’attività del distretto e degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali finalizzata alla programmazione degli interventi nel settore della disabilità, anche attraverso l’utilizzo e l’integrazione dei sistemi informativi già attivati.

 

Eventuali costi o contributi a carico del cittadino

La contribuzione al costo degli interventi sociosanitari da parte del cittadino dipende: dalla "intensità assistenziale" (il livello di esigenze di assistenza) definito dalla Unità di Valutazione, e dalla condizione economica e patrimoniale della persona disabile.

Questa contribuzione viene calcolata e presentata al cittadino nel momento in cui si definisce il Piano di assistenza (PAI).

 
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - varie

 

Atti di riferimento

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 51 - 11389

D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria

 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 34-13176

Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilità o con Esigenze Educative Speciali

 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 26-13680

Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD).

CURE DOMICILIARI

 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

 

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita.

L'azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio.

 

Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria».

Il bisogno clinico, funzionale e sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI) sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e dalle province autonome in merito alle cure domiciliari di livello base.

 

3. In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:

a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensità assistenziale» (CIA (1) ) inferiore a 0,14;

 

b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici, nonchè dei preparati per nutrizione artificiale.

Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;

 

c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici, nonchè dei preparati per nutrizione artificiale.

Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;

 

d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici nonchè dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care-giver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.

 

Ai sensi dell'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le cure domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi.

 

5. Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.

 

(1) CIA: coefficiente intensità assistenziale = GEA/GdC;

GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali è stato effettuato almeno un accesso domiciliare;

GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma.

 
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - varie
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE


NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18

Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale.


Legge regionale n. 3 del 28 marzo 2012

Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale.


Legge regionale n. 10 del 21 maggio 2013

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18


Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2015, n. 26-1653

Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.


Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2016, n. 3-4287

D.G.R. n. 26-1653 del 29.6.2015. Interventi regionali e linee d'indirizzo per lo sviluppo del nuovo modello organizzativo dell'Assistenza Primaria, attraverso la sperimentazione delle Case della Salute

Legge regionale n. 26 del 26 ottobre 2021

Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)


Legge regionale 25 marzo 2022, n. 2

Ulteriori modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)

Rete Regionale dei Servizi Sociali della Sanità Piemontese
Rete Regionale di Psicologia della Sanità Piemontese

 

 

L'Azienda Sanitaria Locale

L'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) è un ente dotato di pesonalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che opera nel quadro del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) (art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229).

In base all'articolo 2, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 il territorio regionale viene suddiviso in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera.

In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica

Per Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) si intende il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale diretto a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività (art. 1, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229)

Come emerge dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2015, n. 26-1653 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 dicembre 2016, n. 94, il territorio del Piemonte sotto il profilo dell'articolazione territoriale  risulta suddiviso in 12 Aziende Sanitarie Locali: Azienda sanitaria locale "Città di Torino", Azienda sanitaria locale TO3, Azienda sanitaria locale TO4, Azienda sanitaria locale TO5, Azienda sanitaria locale VC, Azienda sanitaria locale BI, Azienda sanitaria locale NO, Azienda sanitaria locale VCO, Azienda sanitaria locale CN1, Azienda sanitaria locale CN2, Azienda sanitaria locale AT, Azienda sanitaria locale AL.

L'articolazione aziendale delle diverse ASL prevede quale sviluppo di dettaglio il Distretto Sanitario.

Il Distretto, quale articolazione territoriale, organizzativa dell’A.S.L., svolge una funzione essenziale nella governance del sistema territoriale; quale garante della presa in carico e continuità nei percorsi di salute della popolazione, assicura l'espletamento delle funzioni e delle relative attività territoriali indicate art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., orientandole secondo gli obiettivi definiti nel P.S.S.R. (Piano Socio Sanitario Regionale)

La suddetta normativa affida pertanto al Distretto, oltre ad una funzione di erogazione produttiva e di coordinamento della rete dei servizi, anche un funzione di garanzia e di “accompagnamento” nell’accesso dei servizi. Nell’ambito di tale funzione, il distretto ha il compito di valutare i bisogni di salute della popolazione di riferimento e di pianificarne le modalità di soddisfazione, anche attraverso un forte coinvolgimento degli Enti locali e del terzo settore.

Il Distretto è l'articolazione dell'A.S.L. deputata a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sul proprio territorio mediante l'integrazione tra i diversi servizi sanitari e socio-sanitari competenti e coinvolti, in modo da assicurare una risposta coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione, con particolare riferimento alle problematiche connesse alle cronicità e alle situazioni di fragilità sociale.

 

Il territorio piemontese risulta suddivizo in 33 distretti sanitari:

 

ASL UNICA Città di Torino

ASL TO 1 - Circoscrizione 1 e 8 - 9 e 10; Circoscrizione 2 e 3;

ASL TO 2 - Circoscrizione 4 e 5; Circoscrizione 6 e 7.

 

ASL TO3 - 5 Distretti

Distretto Val Susa e Val Sangone (Susa);

Distretto Area Metropolitana nord (Venaria Reale);

Distretto del Pinerolese (Pinerolo);

Distretto Area Metropolitana sud (Orbassano);

Distretto Area Metropolitana centro (Collegno-Rivoli).

 

ASL TO4 - 9 Distretti

Distretto di Ciriè e Lanzo;

Distretto di Chivasso e San Mauro;

Distretto di Settimo Torinese;

Distretto di Ivrea;

Distretto di Cuorgnè;

Distretto di Chieri;

Distretto di Carmagnola;

Distretto di Moncalieri;

Distretto di Nichelino.

 

ASL AL - 4 Distretti

Distretto Alessandria - Valenza;

Distretto Acqui Terme - Ovada;

Distretto Casale Monferrato;

Distretto Novi Ligure - Tortona

 

ASL AT - 1 Distretto

Distretto Asti

 

ASL BI - 2 Distretti

Distretto di Biella;

Distretto di Cossato

 

ASL CN1 - 4 Distretti

Distretto Sud Ovest;

Distretto Sud Est;

Distretto Nord Ovest;

Distretto Nord Est

 

ASL CN 2 - 2 Distretti

Distretto di Alba;

Distretto di Bra

 

ASL NO - 2 Distretti

Distretto Area Nord;

Distretto Area Sud;

 

ASL VC - 1 Distretto

Distretto di Vercelli

 

ASL VCO - 1 Distretto

Distretto del Verbano Cusio Ossola

 

Con l'approvazione della Legge regionale n. 26 del 26 ottobre 2021 è stata istituita l'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte, denominata anche AZIENDA ZERO

 
pai
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - varie

 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2008, n. 42-8390

Cartella Geriatrica dell’Unità di Valutazione Geriatrica e Linee guida del Piano Assistenziale Individuale

 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 69-481

Modifiche ed integrazioni della D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2009, della D.G.R. 41-5952 del 7 maggio 2002 e s.m.i., D.G.R. 55-13238 del 3 agosto e D.G.R. 44-12758 del 17 dicembre 2009.

 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2013, n. 14-5999

Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente in ottemperanza all'ordinanza del TAR Piemonte n. 141/2013

 

Articolo 21 - D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


 

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE

 

Il Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) è la trasposizione operativa del Progetto Assistenziale. Il Piano di Assistenza personalizzato tiene conto delle necessità Individuali dell'anziano, ammalato o disabile e della sua famiglia.

 

Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia.

Il coordinamento dell'attività clinica rientra tra i compiti del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato diversamente identificato.

 
UVG
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - varie

 


U.V.G.

ATTI DI RIFERIMENTO

Deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 1993, n. 188

“Istituzione dell’U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica) e adozione della scala di valutazione funzionale multidimensionale”

 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 1998, n. 14-26366

“Deliberazione settoriale attuativa del Progetto Obiettivo Tutela della salute degli anziani. Unità di Valutazione Geriatrica”,

 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 41-5952

Linee guida per l’attivazione del Servizio di Cure domiciliari nelle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte

 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 51 - 11389

D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria

 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2005, n. 17-15226

Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 “D.P.C.M. 29.11.2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”

 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2008, n. 42-8390

Cartella Geriatrica dell’Unità di Valutazione Geriatrica e Linee guida del Piano Assistenziale Individuale

 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2010, n. 69-481

Modifiche alla D.G.R. 10 marzo 2008, n. 42-8390

Allegato 1 - Nuovi moduli della cartella geriatrica

Allegato 2 - Guida all'applicazione delle nuove modalità di valutazione

 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 45-4248

Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni.

 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2013, n. 14-5999

Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente in ottemperanza all'ordinanza del TAR Piemonte n. 141/2013

 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2015, n. 18-1326

Pianificazione economico-finanziaria e definizione delle regole del Sistema Sanitario piemontese in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti con decorrenza dall'esercizio 2015

 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. 34-3309

Modulazione dell'offerta di interventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione e valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica

 

D.D. 30 giugno 2016, n. 381

D.G.R. n. 34-3309 del 16 maggio 2016 "Modulazione dell'offerta di interventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione e valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica" - Adozione della nuova Cartella Geriatrica dell'Unità di Valutazione Geriatrica.

 

 

UNITÀ DI VALUTAZIONE GERIATRICA (U.V.G.)

L’Unità Valutativa Geriatrica (U.V.G.) rappresenta l’elemento centrale del coordinamento per accedere ai diversi servizi rivolti agli anziani ed è altresì uno degli strumenti finalizzati a realizzare l’integrazione tra i servizi Sociali e Sanitari.

L'U.V.G. è un’equipe multidisciplinare, strumento per la valutazione globale e la definizione del relativo programma preventivo, curativo e riabilitativo diretto a garantire la continuità sociosanitaria; deve quindi inserirsi precocemente nel percorso degli anziani all’interno dei Servizi al fine di raggiungere coloro che hanno un bisogno sanitario e sociale ancora relativamente basso.

Gli anziani che traggono maggiore beneficio dagli interventi condotti dall'U.V.G sono quelli a rischio di istituzionalizzazione, con condizioni socio-economiche sfavorevoli e con problematiche sanitarie più o meno complesse. La valutazione deve essere seguita dalla predisposizione del progetto d’intervento e dal suo monitoraggio.

Da molteplici studi controllati risulta l'efficacia di un sistema strutturato di valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei bisogni dell’anziano finalizzata alla riduzione della disabilità, del numero e della durata dei ricoveri ospedalieri ed in struttura sanitaria e sociosanitaria, della mortalità nonché alla razionalizzazione dei consumi dei farmaci e della spesa sanitaria nel suo complesso.

Il suo ambito di intervento coincide con l’ASL e la sua operatività è organizzata con riferimento agli ambiti distrettuali o multidistrettuale (comunque con una bacino di popolazione di competenza non superiore ai 120.000 abitanti).

I suoi componenti variano in relazione all’organizzazione territoriale dei servizi sanitari e sociali e i componenti dipendenti dell’A.S.L. svolgono la funzione quale specifica ed essenziale tra le proprie mansioni.

L’U.V.G. costituisce un’articolazione della macrostruttura territoriale che l’Azienda Sanitaria ha individuato per aggregare tutte le strutture aziendali competenti all’erogazione, in via diretta o attraverso soggetti della rete pubblica o privata accreditata, delle attività socio-sanitarie rivolte agli anziani non autosufficienti.

 

FUNZIONI DELL’UNITÀ DI VALUTAZIONE GERIATRICA

Le funzioni dell'U.V.G. sono le seguenti:

  • 1)  individuare, attraverso la valutazione multidimensionale, i bisogni sanitari e assistenziali delle persone anziane, identificando le risposte più idonee al loro soddisfacimento e privilegiando, ove possibile, il loro mantenimento a domicilio;
  • 2)  predisporre il Progetto individuale e, qualora sia previsto l’inserimento in una struttura residenziale,
  • 3)  identificare la fascia d’intensità assistenziale ed il livello prestazionale adeguato;
  • 4)  predisporre la documentazione necessaria per l’eventuale integrazione della retta da parte del Comune o Ente gestore socio-assistenziale competente;
  • 5)   monitorare la realizzazione e l’andamento dei Progetti individuali realizzando una valutazione a campione per assicurare la corrispondenza tra gli specifici bisogni della persona non autosufficiente e l’intensità assistenziale erogata;
  • 6)  fornire consulenza tecnico-scientifica per la programmazione dei servizi a favore degli anziani;
    collaborare con le Unità di Valutazione delle altre A.S.L.;
  • 7)  su richiesta della Commissione di Vigilanza e/o dei NAS, effettuare valutazioni volte a definire l’eventuale non autosufficienza degli anziani ospiti di strutture.

L’U.V.G. può intervenire anche per pazienti di età inferiore ai 65 anni, in presenza di patologie dementigene e/o esiti invalidanti di patologie cerebrali o di gravi traumi, in accordo con le altre Unità Valutative operanti nel territorio, con cui definisce allo scopo protocolli di intesa e collaborazione.

I disabili e i pazienti affetti da patologie psichiatriche, dal compimento dei 65 anni d’età potranno essere segnalati dai Servizi e o Commissioni, che li hanno in carico, all’UVG. L’eventuale presa in carico avverrà dopo valutazione delle caratteristiche clinico assistenziali della persona, fermo restando che, per tali soggetti, verranno applicate le stesse modalità, ai sensi della normativa regionale di riferimento, previste per la popolazione anziana. Nel caso in cui le condizioni clinico assistenziali individuino un profilo di cura non assimilabile all’anziano non autosufficiente la persona resta in carico al Servizio proponente.

 

COMPOSIZIONE

Per quanto riguarda la composizione dell'équipe devono essere previste le seguenti figure professionali:

    • un medico geriatra con funzione di presidente o, ove non disponibile, un medico con
    • comprovata esperienza geriatrica;
    • un medico dell’assistenza sanitaria territoriale con comprovata esperienza
    • dell’organizzazione dei servizi territoriali;
    • un medico fisiatra;
    • un assistente sociale, rappresentante dell’Ente gestore dei Servizi Sociali;
    • un assistente sociale dell’Azienda Sanitaria;
    • un infermiere professionale, preferibilmente rappresentante del Servizio Cure Domiciliari;
    • un segretario (ruolo amministrativo).


Il Medico di Medicina Generale che ha in carico l’assistito da valutare, su richiesta di quest’ultimo, può partecipare ai lavori; nel caso in cui sia presente in commissione, ne diventa membro effettivo per l’esame di quel singolo caso.


Il Segretario partecipa alle riunioni dell’U.V.G., cura la tenuta della documentazione relativa alle pratiche discusse nelle riunioni dell’U.V.G. e provvede a stilare una graduatoria in base al punteggio assegnato dall’U.V.G., aggiornandola di volta in volta.

L'U.V.G. può avvalersi inoltre della consulenza di medici specialisti dell'Azienda Sanitaria Locale (compresi i medici della Medicina Legale secondo quanto previsto dalla D.G.R. 30-11748 del 16 febbraio 2004 e s.m.i.) dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera. Si avvale altresì della consulenza degli psicologi dell’A.S.L. o dell’A.S.O., nel caso in cui l’attività riabilitativa prevista nel progetto individuale richieda specificamente un supporto psicologico.
In sede di valutazione l’utente o chi ne fa le veci può richiedere la presenza di un medico di propria fiducia.

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

Il processo di valutazione si sviluppa attraverso:
1) l’indagine sociale e sanitaria finalizzata all’acquisizione di elementi relativi alle condizioni sanitarie e sociali dell’anziano, con particolare attenzione all’individuazione dei requisiti per la realizzazione di un Progetto individuale;
2) la valutazione complessiva e la definizione del percorso assistenziale concordato con il beneficiario e/o con la sua famiglia.


L’U.V.G., prima di procedere alla valutazione complessiva, si reca al domicilio o in struttura. La data e la sede della convocazione vengono comunicate almeno 10 gg. prima, salvo differente accordo con il richiedente. Nel caso in cu la convocazione sia effettuata per via telefonica deve essere registrato sulla richiesta di valutazione il giorno in cui è stata comunicata la data della visita e il nominativo di chi ha ricevuto la comunicazione.


Lo strumento adottato per la valutazione è la Cartella Geriatrica, di cui alla D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2008 e alla D.G.R. 69-481 del 2 agosto 2010 contenente:
a) le Scale sanitarie di Valutazione Multi Dimensionale (Indice di Barthel, IADL, A.Di.Co, DMI, SPMSQ) attraverso le quali si quantifica il grado di salute ed autosufficienza del soggetto, fino ad un punteggio massimo pari a 14;
b) la Scheda di Valutazione Sociale attraverso la quale si analizza la situazione di bisogno connessa alla condizione socio-economica, ambientale e assistenziale dell’anziano anche in relazione alla sua famiglia, fino ad un punteggio massimo pari a 14.


E’ opportuno che l’indagine sociale e sanitaria venga svolta in modo congiunto. Qualora per motivi di ordine pratico ciò non fosse possibile gli operatori sociali e sanitari possono effettuarla separatamente, ciascuno per quanto di competenza, ma le risultanze debbono essere oggetto di confronto prima della seduta dell’U.V.G..


Visti i bisogni e gli obiettivi definiti, ciascun progetto individuale, qualora predisposto per un inserimento residenziale, deve afferire ad una delle fasce assistenziali di cui alla Tabella 1 allegata alla D.G.R. 30 luglio 2012, n. 45-4248 e deve contenere l’indicazione dei tempi per la verifica e/o la rivalutazione del medesimo.


Per facilitare il raggiungimento dell’attuazione di quanto sopra previsto è indispensabile l'informatizzazione di tutte le attività socio-sanitarie espletate nella rete integrata dei servizi aziendali.


MODALITÀ DI RICHIESTA

La richiesta di valutazione deve essere inoltrata su apposito modulo (allegato alla Cartella Geriatrica), dall’interessato o da chi per esso direttamente alla Segreteria dell’U.V.G. dell’ASL di residenza, che provvederà a protocollare la domanda in arrivo (data di arrivo ufficiale della domanda) e, su indicazione del Presidente, ad attivare le procedure per l’ indagine socio-sanitaria, considerando il precedente percorso della persona.


Il Medico di Medicina Generale, gli operatori del servizio di cure domiciliari o dei servizi sociali potranno fornire le indicazioni necessarie all’inoltro della domanda, la quale si intende completa solo se corredata dalla documentazione richiesta.


Qualora la persona sia domiciliata o temporaneamente ricoverata fuori dal territorio dell’ASL nella quale ha la residenza, l’U.V.G. competente può richiedere per iscritto l’effettuazione della valutazione per rogatoria da parte dell'U.V.G. dell’ASL nel cui territorio il paziente è domiciliato.


SELEZIONE E ATTIVAZIONE

Qualora le risorse previste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili, la presa in carico è messa in atto mediante la proposta di interventi alternativi, impiegando le risorse disponibili nell’ambito della rete complessiva dei servizi per anziani non autosufficienti.


La segreteria dell'U.V.G. provvede alla compilazione di graduatorie, distinte per tipologie di Progetti individuali, mediante l'attribuzione ad ogni richiedente di un punteggio derivante dalla somma della valutazione sociale e sanitaria, secondo le modalità indicate dall’apposito provvedimento regionale, D.G.R. 42-8390 del 10 marzo 2008 e s.m.i.:
• sanitaria (fino ad un massimo di 14 punti)
• sociale (fino ad un massimo di 14 punti)


In caso di pari punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico della richiesta di valutazione.


Le graduatorie devono essere aggiornate sulla base dell'inserimento nelle liste d'attesa dei nuovi valutati, sulla base degli avvenuti inserimenti, dei decessi, delle dimissioni/trasferimenti e delle rivalutazioni effettuate in seguito alle variazioni delle condizioni sanitarie e/o sociali.


Il sistema di cui sopra, valido per la quasi totalità dei casi, non può non tenere conto di situazioni in cui si ravvisino caratteri di urgenza per aspetti sanitari e/o sociali, che andranno definiti nell’ambito dei lavori della U.V.G., dal momento che possono variare a seconda delle problematiche di ciascun territorio.

In queste situazioni il Presidente può assumere un provvedimento, dandone comunicazione nella prima seduta della medesima.

 

REGOLAMENTO

Le decisioni sono assunte in sede di U.V.G.; la seduta di quest’ultima è valida quando sono presenti almeno 3 componenti, tra cui l’assistente sociale dell’Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali, escluso il segretario.

I componenti dell’U.V.G. possono essere sostituiti da figure professionali con competenze analoghe individuate in sede di nomina dei componenti effettivi. L'eventuale delegato del Presidente ne assume le funzioni. La delega non si intende permanente, ma si esercita per impedimento o assenza del titolare.

L’esito della valutazione viene comunicato al richiedente per iscritto, tramite posta, entro 90 giorni dalla data di protocollo della domanda completa. Nella comunicazione devono essere assolutamente indicati: la data di valutazione, la tipologia di progetto assistenziale identificato (domiciliare, semiresidenziale, residenziale), l’intensità assistenziale assegnata (domiciliare, residenziale), il punteggio dato dalla valutazione sociale e sanitaria, nonché il punteggio complessivo delle due valutazioni summenzionate.

Per particolari situazioni necessitanti di ulteriori approfondimenti si sospende temporaneamente la decisione, dandone comunicazione per iscritto al richiedente. Dalla data di tale comunicazione decorrono nuovamente i suddetti termini.

 


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