La Legge 266/91 stabilisce che debba essere considerata "organizzazione di volontariato" ogni organismo liberamente costituito che:
- abbia come fine quello di svolgere attività senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- si avvalga, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
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TERZO SETTORE
CENTRI SERVIZI
DI VOLONTARIATO DELLA
REGIONE PIEMONTE
Novara VCO
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