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APPALTI PUBBLICI
NEI SERVIZI SOCIALI
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 2477 del 07.05.2013 |
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APPALTI PUBBLICI - Servizi di natura socio-sanitaria - Servizi di trasporto pazienti - legittime le convenzioni con enti no-profit sulla base della l.r. del Piemonte 29.10.1992 n. 42 - non obbligatorietà della indizione di una procedura concorsuale.
La mera richiesta del Codice Identificativo Gara non consente di qualificare il rapporto convenzionale come appalto di servizi, del pari la previsione di pagamenti di oneri fiscali e dell’iva ben potrebbe essere ipotizzabile se tali oneri fossero effettivamente dovuti.
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 2056 del 15.04.2013 |
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APPALTI PUBBLICI - Le Associazioni di volontariato possono partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 1548 del 15.03.2013 |
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APPALTI PUBBLICI - Anche se la valutazione dell’anomalia dell’offerta è un elemento rilevante nella struttura del procedimento ad evidenza pubblica, applicabile, come tale ed in linea di massima, ad ogni procedura di gara, anche se negoziata o semplificata, per gli appalti di servizi di cui all'allegato II B, l’art. 86, c. 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 non si applica in modo automatico alle gare per appalti di servizi di cui all’allegato II B che sono soggette soltanto all’applicazione degli artt. 68, 65 e 225 dello stesso Codice. |
Sicché, in tal caso, la stazione appaltante non è tenuta in virtù del diritto comunitario, né dell’ordinamento nazionale, a procedere ad una verifica della pretesa anomalia, specie a fronte della presentazione, da parte dell'operatore economico, delle giustificazioni preventive del prezzo offerto, ben potendo, la Stazione appaltante, non ritenere necessario un ulteriore e defatigante approfondimento, per la già avvenuta previa delibazione di congruità e serietà di tal offerta economica, che è poi il bene giuridico protetto sostanzialmente dalla verifica d’anomalia.
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 387 del 23.01.2013 |
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APPALTI PUBBLICI - La pronuncia affronta nuovamente il tema della legittimità della partecipazione alle procedure di gara degli enti no-profit ed in particolare delle associazioni di volontariato. Il quadro giuridico di riferimento è purtroppo sul punto lacunoso: l’art. 34, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, infatti, non contempla, tra le varie possibilità, le organizzazioni senza scopo di lucro. La giurisprudenza ha quindi dovuto colmare interpretativamente tale vuoto normativo. |
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T.A.R. Piemonte - Sentenza n. 1376 del 21.12.2012 |
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APPALTI PUBBLICI - La mancata specificazione degli oneri di sicurezza nelle offerte relative ad appalti di cui all’allegato II B non può comportare l’automatica esclusione dalla gara, che potrà essere comminata solo ove la stazione appaltante si sia autovincolata, nel bando, al rispetto degli artt. 86, commi 3- bis e 3-ter e 87, comma 4.
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Deliberazione n. 108 del 19.12.2012 |
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I servizi elencati nell’allegato II B restano soggetti, oltre che all’art. 20 del D.lgs. n. 163/2006, anche all’art. 27 del medesimo decreto in base al quale l’affidamento di contratti pubblici, sottratti in tutto o in parte all’applicazione del codice, deve avvenire nel rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità (cfr. Deliberazione Avcp n. 4/2010). Pertanto la preferenza nelle procedure di aggiudicazione di servizi socio-assistenziali di operatori già radicati nel territorio in cui insiste l’appalto e la fissazione di criteri di valutazione delle offerte concernenti la pregressa esperienza nel territorio di riferimento costituiscono limitazioni territoriali non conformi ai principi di concorrenza, non discriminazione ed imparzialità dell’azione amministrativa.
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