Consiglio di Stato - Sentenza n. 4510 del 06.08.2012
APPALTI PUBBLICI- Per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B Codice dei Contratti Pubblici, le disposizioni relative alla necessaria indicazione dei costi della sicurezza non sono applicabili dal momento che esse non sono espressamente richiamate dall’art. 20, comma 1, Codice dei Contratti Pubblici.
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