APPALTI PUBBLICI- Servizi socio-sanitari. È illegittimo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso scelto dall'amministrazione per la gara per l'affidamento del servizio relativo alla gestione delle attività ambulatoriali connesse al trattamento farmacologico di soggetti tossicodipendenti, in quanto contrario a quanto contenuto nell'art. 31 dalla L.R. Piemonte n. 1/2004, che stabilisce: "Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso." In questo caso gara ha infatti ad oggetto servizi di assistenza alla tossicodipendenza, rientranti nella lata accezione di "servizi sociali ad elevata integrazione sanitaria" e comunque di servizi integrati di assistenza alla persona.
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