Consiglio di Stato - Sentenza n. 1548 del 15.03.2013
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APPALTI PUBBLICI - Anche se la valutazione dell’anomalia dell’offerta è un elemento rilevante nella struttura del procedimento ad evidenza pubblica, applicabile, come tale ed in linea di massima, ad ogni procedura di gara, anche se negoziata o semplificata, per gli appalti di servizi di cui all'allegato II B, l’art. 86, c. 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 non si applica in modo automatico alle gare per appalti di servizi di cui all’allegato II B che sono soggette soltanto all’applicazione degli artt. 68, 65 e 225 dello stesso Codice. |
Sicché, in tal caso, la stazione appaltante non è tenuta in virtù del diritto comunitario, né dell’ordinamento nazionale, a procedere ad una verifica della pretesa anomalia, specie a fronte della presentazione, da parte dell'operatore economico, delle giustificazioni preventive del prezzo offerto, ben potendo, la Stazione appaltante, non ritenere necessario un ulteriore e defatigante approfondimento, per la già avvenuta previa delibazione di congruità e serietà di tal offerta economica, che è poi il bene giuridico protetto sostanzialmente dalla verifica d’anomalia.
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