Determinazione n. 4 del 07.07.2011

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Ai fini della tracciabilità è obbligatorio richiedere il codice C.I.G. per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice, compresi gli appalti di servizi indicati nell’allegato II B del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell’appalto.

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