Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106."
Rendicontazione cinque per mille
I soggetti destinatari del contributo del cinque per mille hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per consentire il controllo del loro corretto impiego.
Gli enti che hanno percepito più di 20.000 euro dovranno trasmettere il rendiconto all'amministrazione competente per l'erogazione del contributo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione. Per tutti gli altri soggetti non scatta l'obbligo di trasmissione ma rimane comunque l'obbligo di conservazione del documento per un periodo di almeno 10 anni.
Le regole circa le modalità per la rendicontazione del contributo del cinque per mille sono stabilite dall’articolo 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010.
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