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Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia |
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SERVIZI SOCIALI -
Famiglia e Minori
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Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2014, la madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012.
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale leggi tutto
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Leggi Dossier del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
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Rivalutazione dell'assegno per il nucleo familiare e dell'assegno di maternità |
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Obbligo del certificato penale per i soggetti che operano con minori |
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SERVIZI SOCIALI -
Famiglia e Minori
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Il 6 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 il quale ha attuato la direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
L’ articolo 2 del citato decreto stabilisce che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 (art. 2 D.L. 39/2014). A fronte delle incertezze derivanti dall'interpretazione di tale norma, con particolare riferimento alla sua applicabilità a forme di collaborazione a titolo volontaristico, l' Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ha predisposto una nota di chiarimento, con la quale viene precisato che l'obbligo non sorge ove ci si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. Una seconda nota, fornisce altresì indicazioni operative per la fase di prima applicazione della norma e, in particolare in merito alla possibilità del datore di lavoro di procedere all'assunzione del lavoratore, nelle more del rilascio del certificato penale del casellario giudiziale, acquisendo, da parte dello stesso, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ( se datore di lavoro pubblico) o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( se datore di lavoro privato), circa l'assenza, a suo carico, di condanne riferite ai reati di prostituzione minorile (art. 600 bis del C.P.), pornografia minorile (art. 600 ter del C.P.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater del C.P.), turismo per sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies del C.P.) e adescamento di minori (art. 609 undecies del C.P.).
Sul tema è anche intervenuto la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che con circolare n. 9 del 11 aprile 2014 ha precisato che l'obbligo non riguarda tutti i rapporti già in essere alla data del 6 aprile 2014.
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Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta |
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SERVIZI SOCIALI -
Famiglia e Minori
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Per i bambini nati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, i genitori aventi diritto possono presentare, dal 24 febbraio 2014, la richiesta agli sportelli della propria ASL. Tutta la documentazione, per la quale sarà rilasciata apposita ricevuta, dovrà essere consegnata entro e non oltre il 30 agosto 2014. I genitori aventi diritto riceveranno una lettera inviata dalla Regione con l’indicazione del numero e della data del mandato di pagamento. Il genitore avente diritto, munito di documento di identità, codice fiscale e comunicazione ricevuta dalla Regione Piemonte, si potrà recare presso qualsiasi sportello UNICREDIT, ubicato sul territorio piemontese, per incassare in contanti la somma di 250,00 euro.
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Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 16-6835 |
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Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 |
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