Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2014, la madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012.
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale leggi tutto
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