Obbligo del certificato penale per i soggetti che operano con minori |
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| SERVIZI SOCIALI - Famiglia e Minori | |||||||||||||||
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Il 6 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 il quale ha attuato la direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
L’articolo 2 del citato decreto stabilisce che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 (art. 2 D.L. 39/2014). A fronte delle incertezze derivanti dall'interpretazione di tale norma, con particolare riferimento alla sua applicabilità a forme di collaborazione a titolo volontaristico, l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ha predisposto una nota di chiarimento, con la quale viene precisato che l'obbligo non sorge ove ci si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. Una seconda nota, fornisce altresì indicazioni operative per la fase di prima applicazione della norma e, in particolare in merito alla possibilità del datore di lavoro di procedere all'assunzione del lavoratore, nelle more del rilascio del certificato penale del casellario giudiziale, acquisendo, da parte dello stesso, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (se datore di lavoro pubblico) o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (se datore di lavoro privato), circa l'assenza, a suo carico, di condanne riferite ai reati di prostituzione minorile (art. 600 bis del C.P.), pornografia minorile (art. 600 ter del C.P.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater del C.P.), turismo per sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies del C.P.) e adescamento di minori (art. 609 undecies del C.P.).
Sul tema è anche intervenuto la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che con circolare n. 9 del 11 aprile 2014 ha precisato che l'obbligo non riguarda tutti i rapporti già in essere alla data del 6 aprile 2014.
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