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MISURE DI PROTEZIONE
DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA
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Tutela affidata ad enti di assistenza |
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La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela .
È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
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Competenza in caso di interdizione |
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Nel caso di interdizione, il Tribunale competente per territorio è quello del luogo dove la persona che deve essere interdetta ha la residenza o il domicilio. Per la sede di Torino: Tribunale Ordinario di Torino VII sezione civile-cancelleria istruttoria.
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L'amministrazione di sostegno |
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È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, pur mantenendo la capacità di intendere e volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).
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