L.E.A. = Livelli Essenziali di Assistenza
I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano Sanitario Nazionale. Il concetto di L.E.A. viene introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale, affermando che la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale. Per il vero, già nella Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) si introduceva il concetto che le condizioni e le garanzie di salute fossero uniformi per tutto il territorio nazionale, ma è solo con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che si inizia a parlare di livelli essenziali e uniformi di assistenza. La disciplina dei L.E.A. viene ripresa all'articolo 6 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, tuttavia l'atto di riferimento, per la definizione nel concreto dei Livelli Essenziali di Assistenza è costituito dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”. Peraltro con l'articolo 54 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) vengono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il D.P.C.M. 29 novembre 2001 ha subito alcune modifiche dal D.P.C.M. 28 novembre 2003 recante “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 in materia di certificazioni”. Non ha invece trovato attuazione il D.P.C.M. 23 aprile 2008 che avrebbe dovuto ridefinire i livelli essenziali di assistenza sanitaria, in quanto mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il D.P.C.M. 23 aprile 2008 ridefiniva i L.E.A., come richiesto dal Patto della Salute (5 ottobre 2006), tuttavia a causa di rilievi sulla copertura finanziaria fu ritirato dal Governo. I L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) definiscono le prestazioni ed i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket). Trattasi dei Livelli Essenziali di Assistenza in ambito SANITARIO. La specificazione dei L.E.A., consente l’individuazione in capo al cittadino di situazioni giuridiche soggettive pienamente ed immediatamente esigibili (DIRITTI) nei confronti della Pubblica Amministrazione competente per materia (Servizio Sanitario Nazionale). Pertanto il fatto che una determinata prestazione, attività o servizio sia qualificata come L.E.A. determina per il S.S.N. l’obbligo di garantirne l’erogazione e quindi di assicurare le relative risorse finanziarie. Ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001, il Servizio sanitario nazionale assicura i seguenti livelli essenziali di assistenza: a) Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro b) Assistenza distrettuale c) Assistenza ospedaliera I livelli essenziali di assistenza di cui sopra si articolano in attività, servizi e prestazioni specificatamente individuate. Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. decreto Balduzzi) convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha stabilito, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia.
Con l'approvazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 l'impianto normativo basato sul D.P.C.M. 29 novembre 2001 è da ritenersi sostanzialmente abrogato e sostituito dal nuovo. L'articolo 64 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 stabilisce infatti che: "Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e successive integrazioni e modificazioni è abrogato, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 e 4". Nella materia dei servizi sociali, il concetto di LEA, è strettamente legato al tema dell’integrazione socio-sanitaria. In altre parole solo per le attività, le prestazioni e i servizi appartenenti all’area dell’integrazione socio-sanitaria è utilizzabile il concetto di LEA in senso tecnico. Per integrazione socio-sanitaria si intende il coordinamento tra servizi sociali e i servizi sanitari nell’attivazione di interventi e prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria . Nella Regione Piemonte l’individuazione dei L.E.A., per l’area dell’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, è avvenuta mediante la Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 51 - 11389 avente ad oggetto: “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”. Come nell’area sanitaria, anche nell’area dell’integrazione socio sanitaria al cittadino spettano diritti immediatamente esigibili nei confronti degli Enti Gestori e delle A.S.L. di riferimento. |
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