Ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: "I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale".
La facoltà di libera scelta della struttura sanitaria, alla luce dell'evoluzione della disciplina concernente il sistema di erogazione e retribuzione delle prestazioni specialistiche, non costituisce, nel sistema sanitario nazionale, un principio assoluto, dovendo invece essere contemperata con altri interessi, costituzionalmente tutelati, puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale. Corte Costituzionale - Sentenza n. 200/2005
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