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Il titolo professionale di educatore professionale spetta:
1) a coloro che siano in possesso di laurea in educatore professionale, afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie della riabilitazione; il titolo di per sé abilita all'esercizio professionale, anche se la formazione dell’educatore può proseguire con la laurea specialistica (classe 2 del d.m. 2 aprile 2001 sulle lauree sanitarie specialistiche – scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione), i Master universitari (di primo e secondo livello), il dottorato di ricerca;
2) a coloro che siano in possesso di diploma universitario di educatore professionale o di uno dei seguenti titoli equipollenti:
- Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità – corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto 10 febbraio 1984 del ministro della sanità – corsi triennali di formazione specifica ex legge 21 dicembre 1978, n. 845 – corsi di formazione specifica ex legge 30 marzo 1971, n. 118);
- Educatore di comunità (decreto 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro della sanità);
- Educatore professionale (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; legge 11 novembre 1990, n. 341);
- Educatore di comunità (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; legge 11 novembre 1990, n. 341).
Va rilevato che, con il d.m. 29 marzo 2001, n. 182, istitutivo della figura professionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica, è stato soppresso il profilo professionale di tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, di cui al d.m. 17 gennaio 1997, n. 57. Il diploma universitario abilitante relativo a quest’ultima figura è stato dichiarato equipollente a quello di educatore professionale.
Ulteriori equipollenze potranno essere stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Anep: “Si proceda all’equivalenza dei titoli pregressi”
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