COOPERATIVE SOCIALI

cosa c'è sotto l'albero del terzo settore

 

Le cooperative sociali

La definizione di "cooperativa sociale" è contenuta nell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 che disciplina il settore.

Le cooperative sociali si caratterizzano rispetto alle cooperative in generale per lo scopo.

Infatti, come stabilito all'articolo 2511 del codice civile, mentre le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, le cooperative sociali si caratterizzano per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

 

Tipologie di Cooperative Sociali

Le cooperative sociali si distinguono in due tipologie fondamentali:

 

Le cooperative sociali di tipo A le quali possono gestire servizi socio-sanitari ed educativi, compresa la gestione delle seguenti attività:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2) interventi e prestazioni sanitarie;

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attivita' culturali di interesse sociale con finalità educativa;

5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa;

6) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati o delle persone svantaggiate o con disabilità o anche persone beneficiarie di protezione internazionale o persone senza fissa dimora in condizione di povertà.

 

Le cooperative sociali di tipo B le quali si caratterizzano per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Alle cooperative sociali, si applicano le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

 

 


Normativa di riferimento
Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali."
Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali."
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale."
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

 

 



Bando Regionale
Cooperative sociali

sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 2 aprile 2015 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale 30 marzo 2015, n. 211: "Bando regionale per la realizzazione di azioni di riqualificazione e ricollocazione a favore dei lavoratori delle cooperative sociali di tipo B, di lavoro e loro consorzi, coinvolti nei servizi di pulizia e vigilanza nelle scuole piemontesi in attuazione della DGR n. 62-7653 del 21/5/2014. Individuazione soggetti attuatori e autorizzazione all'avvio dei progetti".

 
Determinazione Dirigenziale 4 dicembre 2014, n. 756
Cooperative sociali

D.D. 4 dicembre 2014, n. 756

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 18 dicembre 2014 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale 4 dicembre 2014, n. 756: "Approvazione Bando regionale per la realizzazione di azioni di riqualificazione e ricollocazione a favore dei lavoratori delle cooperative sociali di tipo B, di lavoro e loro consorzi, coinvolti nei servizi di pulizia e vigilanza nelle scuole piemontesi in attuazione della D.G.R. n. 62-7653 del 21/5/2014. Impegno di spesa Euro 1.656.380,00 sul cap. 181620/2014".

 
Determinazione Dirigenziale 11 marzo 2014, n. 57
Cooperative sociali

D.D. 11 marzo 2014, n. 57

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 22 maggio 2014 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale 11 marzo 2014, n. 57: "L.R. 18/1994 e s.m.i., articoli 15 e 16: fondo di garanzia e fondo di rotazione a favore delle Cooperative sociali e D.G.R. n. 4-6207 del 2 agosto 2013 - Affidamento della gestione del programma di interventi a Finpiemonte S.p.A. e approvazione dello schema di contratto".

 
Albo regionale delle cooperative sociali
Cooperative sociali

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 10 aprile 2014 è stato pubblicato l'albo regionale delle cooperative sociali.

Ai sensi dell'art. 2 L.R. 18/94 il registro viene pubblicato periodicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

scarica L'albo regionale delle cooperative sociali del Piemonte
 
Decreto 2 ottobre 2013
Cooperative sociali

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza maggio 2013. (13A08318) (G.U. Serie Generale n. 243 del 16.10.2013)

scarica

Il decreto 2 ottobre 2013

La tabella
 
Cooperazione Sociale in Piemonte
Cooperative sociali

Le prime cooperative integrate e di solidarietà sociale si sono costituite in Piemonte tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80. Quando, nell'agosto del 1989, è stata emanata la legge regionale n. 48, che disciplinava i due tipi di "cooperative sociali" ed istituito il primo registro regionale, si contavano 88 cooperative, di cui una sessantina di servizi alla persona e 28 di inserimenti lavorativi, per complessivi 300 posti di lavoro offerti a soggetti "deboli", così come individuati dalla legge medesima.

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