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CANTIERI DI LAVORO
atti regionali in materia sociale e socio sanitaria
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L'articolo 32 della Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34 prevede la possibilità per gli Enti locali, in particolar modo per i Comuni, singoli o associati, e per le Comunità Montane, organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, di promuovere ed attuare delle iniziative di impiego temporaneo, della durata da due a dodici mesi, come normato dalla deliberazione quadro regionale in attività di lavoro e formazione professionale utilizzando soggetti disoccupati di lunga durata come definiti dalle nuove norme sul collocamento e soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale (L.R. 34/08 art. 29 comma 1 l. a e b). È previsto un sostegno al reddito dei disoccupati che partecipano alle iniziative. Leggi tutto
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Determinazione Dirigenziale 15 dicembre 2020, n. 780 |
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Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 7-2131 |
Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 45-8826 |
Determinazione Dirigenziale 17 febbraio 2016, n. 80 |
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