Sostegno

per l'Inclusione Attiva

La Strategia EU2020 e la lotta alla povertà

Uno degli obiettivi centrali della Strategia EU2020 è la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

È stato in particolare fissato un obiettivo europeo di riduzione dell’area della povertà pari a 20 milioni di persone.

 

 

 

Contrasto alla povertà e welfare - Estratto dal D.E.F. 2016

Già nel 1992 con Raccomandazione del Consiglio n. 441, del 24 giugno la Comunità Europea raccomandava di “riconoscere, nell'ambito d'un dispositivo globale e coerente di lotta all'emarginazione sociale, il diritto fondamentale della persona a risorse ed a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e di adeguare di conseguenza, se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione sociale”.

 

Con la Raccomandazione della Commissione Europea del 3 ottobre 2008 sull'inclusione attiva nell'ambito dell'orientamento strategico della Commissione vennero previste, accanto al sostegno al reddito, altri due misure: mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi sociali di qualità.

 

Ad oggi l’introduzione del Sostegno dell’Inclusione Attiva, SIA, è da mettere in linea con la Raccomandazione n. 1 della Commissione del 2 giugno 2014 “adottare misure aggiuntive per contrastare l’economia sommersa e il lavoro irregolare”.

Il SIA prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni economiche di estremo disagio, nei quali siano presenti minorenni, subordinato all'adesione a un progetto di attivazione sociale e lavorativa.

I Comuni e/o gli Ambiti territoriali, infatti, dovranno associare al trasferimento monetario un progetto personalizzato di intervento dal carattere multidimensionale che coinvolga tutti i componenti della famiglia, con particolare attenzione ai minorenni.

Il progetto di presa in carico sarà predisposto dai servizi sociali in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, sulla base del modello approvato​ l'11 febbraio 2016 in Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Città e Autonomie locali). Le famiglie saranno tenute ad aderire al progetto, impegnandosi ad attivarsi nella cura dei figli (scuola, salute, ecc.) e a partecipare a interventi mirati alla ricerca attiva di lavoro, quali tirocini, borse lavoro, formazione. L'obiettivo è il superamento della condizione di povertà e la graduale riconquista dell'autonomia.

Come è andata la sperimentazione
Primi dati sulla sperimentazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva nei grandi comuni​


Articolo 1, comma 2016 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
archivio S.I.A.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

 
Verso la costruzione di un istituto nazionale di contrasto alla povertà
archivio S.I.A.

È stata presentata mercoledì 18 settembre 2013 a Roma, nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica, alla presenza del Ministro Enrico Giovannini e del Viceministro Maria Cecilia Guerra, la relazione finale "Proposte per nuove misure di contrasto alla povertà", elaborata dal gruppo di studio appositamente istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso mese di giugno.

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Rapporto del Gruppo di lavoro sul reddito minimo istituito dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

 
DECRETO 13 giugno 2013
archivio S.I.A.

ALLE BASI DEL SIA

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 giugno 2013 è stato istituito il Gruppo di lavoro sul reddito minimo.

In questo documento si descrive una misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che si caratterizza per l’universalità, per il riferimento alle risorse economiche familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica e sociale dei beneficiari. Questa misura, che ancora manca nel sistema di protezione sociale italiano, costituirebbe a regime l’evoluzione naturale e l’universalizzazione delle sperimentazioni recentemente avviate con la Carta acquisti.

Per sottolinearne il carattere inclusivo e di attivazione dei beneficiari, oltre che di sostegno economico, tale istituto è denominato “Sostegno per l’inclusione attiva” (SIA)

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Rapporto del Gruppo di lavoro sul reddito minimo istituito dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

 
DECRETO 10 gennaio 2013
archivio S.I.A.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha pubblicato sulla GU Serie Generale n.102 del 3 maggio 2013 il Decreto 10 gennaio 2013 "Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti"

Articolo 3, comma 1, lettera d) IV- I Comuni ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera precedente, attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:

interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi ove opportuno servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio

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Articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
archivio S.I.A.

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai ((cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri)) in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;

c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti ((, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),)) come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

((2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza)).

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto. 4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

 


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